LA SCHEDA

Come si ottiene la cittadinanza italiana

Nel nostro Paese è trasmessa secondo ius sanguinis da genitore a figlio, ma si può anche richiedere. E c'è anche un caso di ius soli

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La cittadinanza italiana è uno status in base al quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza si acquista automaticamente o può essere richiesta. Ecco i casi in cui si acquisisce: 

Per nascita da genitore italiano -

 Si parla di "ius sanguinis", ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano

Per nascita sul territorio italiano -

 Un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all'estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza

Per adozione -

 Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto

Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione -

 Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana

Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori -

 Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato. Ma si può anche richiedere: 

Per acquisto volontario -

 Lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana)

Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri -

 Un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente.

Per matrimonio o unione civile -

 Il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà. Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale

Per residenza ("naturalizzazione") -

 La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza. Può richiedere la cittadinanza per residenza:

cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni

cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni

cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status

cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92)

cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia 

cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione

cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano

dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992)

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali: euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico; euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

Lo straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana esclusivamente online, registrandosi sul Portale del Ministero dell'Interno al seguente link: www.portaleservizi.dlci.interno.it. Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.