Sta facendo discutere la sentenza del Consiglio di Stato sugli studenti disabili. L'organo di rilievo costituzionale ha stabilito che l'assistenza scolastica a chi ha un handicap deve certamente essere garantita, ma solo nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Per la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) “è un duro colpo per i diritti degli studenti con disabilità”. “Questa decisione – chiarisce la Federazione – rischia di minare i diritti costituzionalmente garantiti e rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali".
Il caso che ha portato alla sentenza -
La controversia è nata dalla riduzione delle ore di assistenza scolastica assegnate a uno studente con disabilità, nell'anno 2022/23, rispetto a quelle previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) e richieste dalla scuola. Il Comune è stato chiamato in giudizio dai genitori dello studente, che sostenevano la natura vincolante del PEI e il fatto che le esigenze di bilancio non potessero essere opposte al diritto all'inclusione. Il TAR ha però dato ragione al Comune, e ora anche il Consiglio di Stato, respingendo l'appello, ha confermato l'impostazione del giudice amministrativo di primo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato -
La decisione del Consiglio di Stato ha affermato che il PEI ha valore di proposta e non di vincolo per ciò che riguarda le ore relative all'assistente all'autonomia e alla comunicazione, una figura professionale altamente qualificata che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell’apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l’autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione. La gestione del servizio di assistenza agli alunni con disabilità è di competenza degli Enti Locali, ovvero la Città Metropolitana e i Comuni: il piano educativo individualizzato prevede un numero di ore di assistenza scolastica personalizzato, in base alle effettive esigenze dell’alunno con disabilità. La richiesta di assistenza viene presentata dalla scuola e dalla famiglia all’Ente locale, che ha l’obbligo, in conformità con la Legge 104/92, di fornire un assistente specializzato. Con la sentenza n. 1798/2024 il PEI perderebbe valore se il Comune non dovesse avere le risorse disponibili. La decisione preoccupa fortemente le organizzazioni che sostengono la preminenza del diritto all'inclusione rispetto alle esigenze di bilancio.
La replica della Fish alla sentenza -
La Federazione nazionale per il superamento dell'handicap (Fish) ritiene che la decisione del Consiglio di Stato neghi "il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che nella sentenza è declassato a un semplice interesse legittimo, subordinato alle disponibilità di bilancio degli enti locali. Questo contrasta apertamente con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 275/16". "Il Consiglio di Stato - aggiunge Fish - dice che le richieste del Pei (Piano educativo individualizzato) possono essere disattese dai dirigenti scolastici e dagli uffici scolastici regionali, in contrasto con la sentenza dello stesso CdS n. 2023/17, che riconosceva l’autorità esclusiva del gruppo operativo inclusione (Glo) nella determinazione del Pei". "Di fronte a queste gravi incongruenze e al palese conflitto con la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale e dello stesso CdS, Fish auspica con forza che venga convocata al più presto un’adunanza generale del Consiglio di Stato affinché sia adottato un orientamento coerente e rispettoso dei diritti degli studenti e studentesse con disabilità, ristabilendo la piena tutela di diritti che non possono e non devono essere soggetti a interpretazioni riduttive o condizionamenti di natura economica. Questo pronunciamento fa arretrare in termini culturali il nostro Paese”, commenta il presidente della Fish, Vincenzo Falabella.