In difesa della biodiversità, il 18 agosto entra in vigore la legge europea sul Ripristino della natura, uno dei pilastri del Green Deal. Si tratta di un regolamento voluto dall'Unione europea per migliorare la biodiversità e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La norma è rimasta bloccata per mesi a causa delle divisioni politiche tra i 27 dell'Ue, con sette dei Paesi membri (Italia inclusa) che hanno votato contro al momento dell'approvazione finale. Entro due anni gli Stati dovranno presentare alla Commissione europea le bozze dei piani di ripristino nazionali, da finalizzare e pubblicare nell'arco di sei mesi dall'arrivo di eventuali osservazioni da parte dell'esecutivo Ue.
Le tappe previste -
Il regolamento, che è stato fortemente contestato dalle organizzazioni degli agricoltori, prevede la protezione delle aree naturali e punta a ripristinare quelle già degradate. Tre le tappe individuate dalla norma. Entro il 2030 si dovranno attivare misure di recupero nel 30% di ogni ecosistema. In particolare, gli Stati adotteranno misure di ripristino in almeno il 20% delle aree terrestri Ue e nel 20% delle sue aree marine. In questa prima fase si punta anche a recuperare almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero, invertire il declino delle popolazioni di insetti impollinatori e migliorarne la diversità, oltre a incentivare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e forestali. Su tutto il territorio Ue, sarà richiesto l'impegno di piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi. Il secondo step è il 2040. Entro questa data la soglia di ripristino dei territori salirà al 60%. Infine, entro il 2050, si dovrà arrivare al 90%.
La normativa -
La legge approvata dopo le proteste degli agricoltori risulta annacquata rispetto alle intenzioni iniziali. È volontaria, per esempio, la scelta di destinare il 4% dei terreni a qualcosa che non abbia caratteristiche produttive, così come è facoltativo per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati anche il ripristino delle zone umide. Agli Stati, viene affidato il compito di incentivare questa pratica con agevolazioni o vantaggi finanziari. Tra gli obiettivi principali della norma c'è quello di migliorare la biodiversità. Per misurare i risultati di questo processo si osserveranno tre fattori: la presenza delle farfalle delle praterie, lo stock di carbonio organico nei suoli coltivati e la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità. La normativa allineerà inoltre l'Ue agli impegni internazionali del Kunming-Montreal, il primo accordo globale di ampio respiro per tutelare la biodiversità.
Cosa conterranno i piani nazionali -
Gli Stati dovranno realizzare dei piani in cui saranno individuate e descritte le misure previste per raggiungere gli obiettivi delle tre tappe temporali decise dalla Ue (2030, 2040 e 2050) in base alle peculiarità territoriali. I programmi includeranno tempistiche, indicazioni sulle risorse finanziarie e benefici attesi, in particolare per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Sarà poi l'Agenzia europea dell'ambiente a redigere le relazioni tecniche periodiche sui progressi degli Stati verso gli obiettivi stabiliti.