Dalla lunghezza del guinzaglio al patentino, il Ministero della Salute ha emanato una ordinanza in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani". La lista delle razze pericolose, da tempo, non è più contenuta nell'ordinanza, ma restano fermi i capisaldi del provvedimento: dal patentino per il proprietario del cane all'assicurazione obbligatoria se l'animale è stato inserito nel cosiddetto "Registro dei cani morsicatori".
Le norme per la tutela dalle aggressioni dei cani -
In pratica, non esiste più un elenco di cani "pericolosi" perché appartenenti a una razza specifica ma vengono considerati i singoli comportamenti di ogni cane. Il proprietario di un cane è sempre "responsabile del benessere e del controllo del proprio animale" da cui deriva che, in caso di danni o lesioni a persone, altri animali o cose, a risponderne civilmente e penalmente è sempre il padrone.
Resta l'obbligo del guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 metri per i cani a passeggio sia in aree urbane sia in luoghi aperti al pubblico. Unica eccezione le aree cani che devono essere identificabili e recintate. Il proprietario del cane deve avere sempre con sé la museruola, morbida o rigida, che l'animale deve indossare in caso di pericolo. Per "favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane" occorre che i proprietari seguano dei corsi per conseguire il cosiddetto "patentino".
Sono i Comuni con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, a provvedere all'istituzione di corsi per conseguire il patentino. In dettaglio, l'ordinanza vieta l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; il sottoporre cani a doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. La legge vieta inoltre il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l'estirpazione delle unghie e dei denti.
L'unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario consideri tale intervento necessario nell'interesse dell'animale e quindi eseguito per garantirne il benessere. Gli interventi chirurgici effettuati, violando la legge, sono considerati maltrattamento animale che viene punito così come previsto dal codice penale. I cani che hanno dato segno di aggressività sarannno inseriti in un apposita lista, il "Registro dei cani morsicatori". I Servizi Veterinari delle Asl, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.