La legge che regola la comunicazione elettorale è la numero 212 del 1956 e prevede che "nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
"È vietata, inoltre, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali". Si tratta di una legge che è rimasta invariata da circa 70 anni, ma che secondo il commissario Agcom, Antonello Giacomelli, "si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta e indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online". "Motivo per cui - spiega Giacomelli - chi intende segnalare violazioni alla norma deve rivolgersi al Ministero dell'Interno, secondo le modalità stabilite dal ministero stesso".
La sanzione -
Chi viola la regola del silenzio può essere punito con una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.