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Autovelox, come riconoscere quello approvato e quello omologato

Ecco perché le multe per eccesso di velocità rilevate sulle strade italiane da apparecchiature uguali a quelle adottate dal Comune di Treviso sulla strada regionale n.53, meglio nota come "Tangenziale", potrebbero essere annullate dopo la sentenza della Cassazione

E' caos autovelox dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto l'impugnazione di un avvocato di Treviso, il quale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a 97 chilometri orari dove il limite è di 90? Le multe degli strumenti di rilevazione velocità non omologati installati sulle strade italiane potrebbero ora venire annullate. Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal ministero delle Infrastrutture, ma non sottoposte dallo stesso governo a una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in sostanza un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe al riparo d'ora in poi da conseguenze pecuniarie gli automobilisti colti dagli autovelox per ora giudicati non regolamentari. Ma come si riconosce un autovelox omologato da uno che è solo "approvato"?

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Autovelox, la differenza tra omologazione e approvazione -

 Omologazione e approvazione sono due procedimenti differenti, in base all'art. 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, con riferimento all'art. 45, che distingue espressamente i due termini, da non considerare, quindi, come sinonimi. In tal senso, anche l'art. 111 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 comma d) e comma e), fa riferimento all'art. 405 del Regolamento di attuazione al C.d.S., distinguendo il costo amministrativo.

Come sapere se un autovelox è omologato o no? -

 Per sapere se l'apparecchio utilizzato per l'accertamento della violazione del Codice della Strada sia omologato o meno bisogna guardare la tipologia di dispositivo indicato nel verbale di contestazione notificato e verificare la seguente dicitura: "regolarmente approvato dal competente M.I.T. (Omolog. Decreto n... del ...)".
 

Ma non basta. Una volta accertato il numero del decreto riportato nel verbale, è necessario andare a trovare, all'interno del decreto stesso, se si tratta effettivamente di approvazione o omologazione. Se viene riportato "è approvato il sistema denominato ...", allora il dispositivo non è omologato: si tratterà semplicemente di approvazione del dispositivo.

Autovelox irregolare, come può agire l'automobilista multato -

 L'automobilista che riceve una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox può impugnare il verbale di contestazione, se ci sono i presupposti, nei termini di legge e, cioè, ci sono 30 giorni dalla notifica del verbale per impugnarlo avanti il Giudice di Pace competente oppure 60 giorni davanti al prefetto.
 

E tra i presupposti previsti per impugnare il verbale di contestazione c'è proprio la possibile mancata omologazione dell'autovelox utilizzato per l'accertamento della violazione.

Ma perché gli apparecchi installati dai Comuni per accertare sulle strade di loro competenza il superamento dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada non risultano essere omologati? Perché non sono ancora state emanate specifiche norme attuative per l'omologazione. Nella maggior parte dei casi è presente solo "una Determina dirigenziale di approvazione" che non può però considerarsi l'equivalente di un decreto di omologazione.

Eppure la norma richiede espressamente il requisito dell'omologazione. Si tratta dell'art. 142 C.d.S., dove al comma 6 si legge: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

Così, nel caso di "approvazione" menzionata nel verbale, ciò basterebbe a renderlo nullo. La confusione nella terminologia non è comunque di per sé imputabile alla norma di cui all'art. 142 C.d.S., ma all'utilizzo che ne ha fatto e ne fa il legislatore in molteplici altre norme del Codice della Strada, generando quella confusione che porta alla mancata uniformità delle pronunce dei giudici di merito, sul punto, in tutta Italia.

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