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Aborto, associazioni pro-vita e consultori: cosa dice la legge 194, qual è la situazione attuale

La norma sullʼinterruzione volontaria della gravidanza, nata il 22 maggio 1978 e confermata da un referendum nel 1981, ha tolto l’aborto dalla clandestinità inserendolo fra le prestazioni sanitarie offerte dal sistema sanitario nazionale. 

ll 22 maggio 1978 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194 che detta “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”. Una norma con la quale lo Stato sancisce il diritto all’aborto gratuito, in una struttura sanitaria pubblica (ospedale o consultorio) entro i primi 90 giorni di gestazione. L’articolo 1 prevede che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.

Tgcom24

Prima del 1978 com’era considerato l’aborto?  Prima del 1978 l’aborto era considerato un reato dal codice penale italiano, che puniva dai due ai cinque anni sia l’esecutore che la donna stessa. Dal 1978 ad oggi la 194 è rimasta intatta, senza alcuna modifica o integrazione, superando un referendum abrogativo nel 1981 .

Referendum sull’aborto  Il 17 maggio 1981, gli italiani furono chiamati al voto per i due referendum abrogativi che volevano modificare la legge. Da una parte c’era la proposta del Partito Radicale (88,4%) dall’altra quella del Movimento per la vita (68%). Entrambe chiedevano la cancellazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto, ma in senso opposto: la prima per renderne più libero il ricorso, la seconda per restringerne la liceità. Gli italiani alle urne respinsero tutti e due i quesiti. Il No ricevette l'88,5% dei consensi in merito alla proposta radicale e il 67,9% in merito a quella del Mpv. Gli italiani scelsero, quindi di preservare la legge che consentiva l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, nei primi 90 giorni di gestazione. La permetteva tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica. E consentiva ai medici l’ obiezione di coscienza.

Una donna che decide di abortire ha bisogno di un certificato medico che può essere rilasciato dal medico di famiglia oppure dal ginecologo del consultorio pubblico. In quest’ultimo caso il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento. 

L’aborto può essere praticato in due modalità   quella farmacologica e quella chirurgica. La prima molto meno invasiva, prevede l’assunzione di due farmaci a distanza di 48 ore (il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo) e può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, sempre in regime day-hospital. La modalità chirurgica, meno diffusa ma comunque praticata prevede invece il ricovero in ospedale e l’intervento in anestesia totale o locale.

Pro Life nei consultori, opposizioni all'attacco  le Regioni, nell’organizzare i servizi dei consultori, “possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. Il testo dell'emendamento al “decreto Pnrr” su cui il governo ha messo la fiducia, punta a coinvolgere gli attivisti contro l’aborto nei consultori. La proposta di FdI, passata in commissione Bilancio, ha scatenato il dibattito da parte delle opposizioni che la reputano “l’ennesima offesa ai diritti della donna e alla sua autodeterminazione”. In realtà secondo il governo, l’emendamento si limita a ribadire quanto già previsto dall’art. 2 della legge 194 sull’aborto, che recita: “I consultori familiari (...) assistono la donna in stato di gravidanza (...) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.

Le perplessità della Commissione Ue  "Il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea, interpellata sul dibattito sull'aborto in Italia.

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