all'esame della camera

Cambia il decreto migranti: minori nei Centri fino a 45 giorni | Il governo chiede il voto di fiducia

I giovani che abbiano compiuto i 16 anni saranno ospitati nei centri per gli adulti per 5 mesi

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Il terzo decreto sui migranti, chiamato "Cutro 2" e ora all'esame dell'Aula della Camera, modifica la disciplina sull'accoglienza dei minori. Con il testo si estende da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza. E, in caso di flusso migratorio significativo, i Centri potranno ospitare fino al 50% di persone in più rispetto al limite di capienza fissato. I minori che abbiano compiuto i 16 anni saranno ospitati nei centri per gli adulti per 5 mesi. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha chiesto, per conto del governo, il voto di fiducia.

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Le misure sui minori introdotte nel decreto, con emendamenti e subemendamenti presentati durante l'esame in Commissione Affari Costituzionali, sono tra le più contestate dalle opposizioni. Come quella, ad esempio, che consente ai minorenni che abbiano compiuto i 16 anni di restare nei Centri di detenzione per adulti altri 60 giorni rispetto ai 90 già previsti dal dl del governo.

A causa di questa ulteriore modifica, introdotta con un subemendamento presentato dal deputato della Lega, Igor Iezzi, i minori che hanno compiuto 16 anni potranno restare nei Centri per adulti per complessivi 150 giorni, cioè 5 mesi. Nel testo si stabilisce anche che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avvenga "sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci" e si "elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il ministero dell'Interno".

Si consente, quindi, di realizzare o ampliare i CAS (Centri di Accoglienza straordinaria) per minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50%. "Una follia - commenta il segretario di +Europa Riccardo Magi - quella di consentire il sovraffollamento dei centri minorili visto che l'Italia è già sanzionata in Europa per il sovraffollamento delle carceri e di luoghi indegni come i Cpr".

Nei Centri in cui vengono rinchiusi i migranti adulti si potrà tollerare, sempre a causa del decreto, un sovraffollamento del 100%. In presenza di "arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati", qualora l'accoglienza non possa essere assicurata nei Centri previsti, si stabilisce che ne vengano attivate altre (esclusivamente dedicate ai minori) con capienza massima di 50 posti" per ogni struttura. Queste "possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali". Ma nel decreto si prevede anche che quando l'impugnazione presentata dal migrante contro l'espulsione sia dichiarata inammissibile, il difensore non abbia diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne deve dare atto nel "provvedimento decisorio".

Nel testo si prevede, inoltre, che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per lesioni personali commesse contro persone incapaci, minori o infermi o che abbiano provocato una malattia superiore a 20 giorni. Ma porte chiuse anche al migrante che abbia commesso reati "relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile" e che abbiano comportato "lesioni permanenti al viso". Secondo il provvedimento, dovrà essere il ministro dell'Interno a decretare l'espulsione dello straniero che, pur soggiornando da lungo tempo in Italia, "costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato", mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione sarà disposta dal Prefetto.

Si ribadisce, inoltre, la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Viminale e quella del giudice ordinario contro quelli del Prefetto. Il Questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia, qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o sicurezza pubblica. Prima l'autorizzazione era concessa in modo automatico. Si riduce da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine per presentare ricorso contro l'espulsione di stranieri che hanno il permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Con il dl si autorizza anche l'assegnazione fino a 20 unità di ispettori e sovrintendenti di Polizia, presso ambasciate o consolati. E si stabilisce che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni nel caso in cui lo straniero non si presenti in Questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone la riduzione da 12 a 9 mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nel caso in cui il richiedente asilo si allontani senza giustificazione dai centri di accoglienza o si sottragga al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

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