Le elezioni amministrative si svolgono di regola ogni cinque anni e, contrariamente a quanto avviene nelle politiche, prevedono l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati sindaci raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede con un secondo turno di ballottaggio.
In questo caso, gli elettori sono nuovamente chiamati alle urne ma solo a scegliere tra due candidati che hanno ricevuto più voti in assoluto.
Il Consiglio Comunale -
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Tra le principali materie di competenza ci sono lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Al Sindaco e alla Giunta (l’Esecutivo) spettano i poteri di amministrazione, al Consiglio comunale competono quelli di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente. Questi costituiscono i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune e, di fatto, vincolano il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo invece, si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente.
La Giunta -
È un organo collegiale ed esprime le proprie decisioni attraverso l’adozione delle deliberazioni, articolate nelle fasi istruttorie della convocazione, seduta, discussione, votazione, proclamazione dei risultati, verbalizzazione. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano gli atti di indirizzo) e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti. Alla Giunta spettano cioè i compiti di gestione vera e propria, vale a dire di esecuzione.
Il Sindaco -
È un organo individuale del Comune nel quale si realizza un’unione reale di uffici; infatti il Sindaco è contemporaneamente capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di governo, ossia è organo periferico dell’amministrazione statale e rappresentante del governo in sede locale. Esercita le altre funzioni come autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. Al Sindaco competono inoltre: la rappresentanza politico istituzionale, in quanto organo monocratico dell’ente; la rappresentanza giuridico legale; la rappresentanza in giudizio, intesa come legittimazione ad agire o a resistere alle liti.
Le funzioni dei comuni -
Possono adottare regolamenti di loro competenza, dettano norme in materia di organizzazione e funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici. I regolamenti non devono essere in contrasto con i principi fissati dalla legge e dallo statuto. I comuni sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Ai comuni spetta l’amministrazione di tutte le materie con le eccezioni delle funzioni affidate a province e regioni e tutte le funzioni che riguardano la popolazione e il territorio comunale. Il comune svolge anche compiti tipicamente statali.