Comunali

Elezioni Amministrative 2023, come si vota

Domenica 14 e lunedì 15 maggio primo turno delle amministrative 2023, per l'elezione diretta di sindaco e consiglio in circa 800 Comuni

© ansa

Si avvicinano le elezioni comunali, che vedranno al voto circa sei milioni di cittadini a partire da domenica mattina. Le urne rimarranno aperte dalle ore 7 fino alle 23, mentre lunedì chiuderanno alle 15. Uniche eccezioni i comuni di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, dove si voterà solo domenica 21 maggio, con ballottaggio il 4 giugno. In Sicilia e Sardegna invece si voterà domenica 28 e lunedì 29 con l'eventuale turno di ballottaggio in calendario domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023.

Come si vota alle comunali -

 La modalità di voto varia a seconda del numero di abitanti. Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti non è previsto il voto disgiunto, per cui non è possibile votare un candidato al consiglio che appartenga a una lista diversa da quella del sindaco scelto. Il candidato può tracciare una sola X sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e questo viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato a quel consigliere. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza, in quelli con più di 5.000 se ne possono effettuare due a patto che i prescelti non appartengano allo stesso sesso.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti è possibile effettuare il voto disgiunto per cui si può votare per un candidato sindaco, e poi esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato. Sulla scheda elettorale si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare solamente a lui il voto, oppure sul simbolo di una delle liste per dare il voto sia al candidato sindaco che alla lista. In alternativa, come detto, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un'altra X sul simbolo di una lista, anche se non è collegata a quel candidato sindaco.

Cosa prevede la legge elettorale -

 La legge elettorale per le elezioni amministrative prevede due diverse modalità di voto in base al numero di abitanti del comune interessato. Per le città al di sotto dei 15mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario: è proclamato sindaco chi ottiene il maggior numeri di voti, senza che sia necessario raggiungere la maggioranza assoluta (50%+1). Unico caso in cui è previsto il ballottaggio è quando due o più candidati ricevano lo stesso numero di voti. In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali e che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori. 

Per i Comuni al di sopra del 15mila abitanti, invece è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta per poter procedere con l'elezione la primo turno. Nel caso in cui questo non accada, e nessuno riesca a ottenere la maggioranza assoluta, si procede con il ballottaggio. Il ballottaggio ha luogo due settimane dopo, e si sfidano solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Al ballottaggio vince chi ottiene più voti.

Le soglie per la vittoria -

 Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti la vittoria si ottiene semplicemente ottenendo più voti degli altri candidati. In quelli con più di 15.000 invece sarà necessario ottenere la maggioranza assoluta (50% dei voti più uno). In caso non sia possibile i due candidati con più voti si sfideranno al ballottaggio, dove vincerà colui che prenderà più voti senza che sia necessario raggiungere nessuna percentuale o soglia di voti. In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali ed è necessario che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori. 

Come sono ripartiti i seggi nel consiglio comunale -

 Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, i due terzi dei seggi sono assegnati alla lista del candidato vincente, mentre l'altro terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste che si sono presentate. Il primo a ottenere un seggio è il candidato sindaco, e a seguire i consiglieri che hanno ottenuto più preferenze.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti invece il 60% dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi, invece, è diviso tra le altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. I primi eletti sono i candidati sindaci che non hanno vinto, poi seguono i candidati consiglieri in base al numero di preferenze ottenute.

Come funziona il ballottaggio -

 Il ballottaggio è previsto due settimane dopo il primo turno nei comuni con più di 15.000 abitanti, in caso non venga raggiunta la maggioranza assoluta (50% più uno). A partecipare i due candidati che avranno ricevuto più voti al primo turno. L'unico caso in cui il ballottaggio si svolgerà anche nei Comuni più piccoli, è se due candidati otterranno esattamente lo stesso numero di voti. In entrambi i casi vincerà il candidato che otterrà più voti. 

Come verrà effettuato lo spoglio dei voti -

  Lo spoglio inizierà dopo la chiusura dei seggi, ovvero lunedì alle 15. Dopo che gli scrutatori avranno eseguito tutte le verifiche sulla regolarità del voto, si inizierà quindi il conteggio. Per i risultati il tempo d'attesa cambierà in base al numero di votanti. Nei Comuni più piccoli i risultati potrebbero arrivare già lunedì. Per le città più grandi potrebbe essere necessario attendere il giorno successivo.