in contrasto con Decreto Aiuti bis

Antitrust, istruttorie su 7 società per modifiche illegittime dei prezzi dell'energia

Le imprese dovranno sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022

Antitrust contro le maggiori società fornitrici di energia. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato infatti sette procedimenti istruttori, e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari, dopo aver rivelato irregolarità nelle proposte di modifica del prezzo delle forniture e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l'articolo 3 del Decreto Aiuti bis, convertito in legge a settembre 2022. Le imprese dovranno, quindi, sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022.

Per 2,6 milioni vanno sospesi aumenti prezzi - Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo. "Le imprese dovranno sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022", si legge.

L'attività dell'Antitrust - Questi interventi - spiega l'Antitrust - "vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola e fanno seguito a un'ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche - dopo il 10 agosto 2022 - ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati".

Le contestazioni alle società - Alle sette società (Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie) viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Ad Acea viene anche contestata l'asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non "perfezionate" prima della stessa data.

Sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche - Le imprese dovranno, quindi, sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all'Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l'Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari.

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