Nuove regole per le multe stradali, ecco tutte le novità
Cambia il Codice della strada, ecco come: le multe per la stessa infrazione si pagheranno una sola volta. Approvato un emendamento al decreto infrastrutture e trasporti al Senato. Novità anche per la patente scaduta
Prendere una multa non fa certo piacere. Ma quelle reiterate saranno pagate una sola volta. La novità è contenuta negli emendamenti approvati dal Senato nel decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. In parole povere, chi commetterà più volte la stessa infrazione al volante della propria auto, senza contestazione immediata, dovrà pagare una sola infrazione.
L’EMENDAMENTO AL DL TRASPORTI
L’emendamento ha apportato modifiche al Codice della strada per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni. La più rilevante riguarda le multe reiterate, per esempio se un automobilista passasse in una zona ztl per cinque volte di fila, pagherebbe una sola multa. Ma non è l’unica novità. Ci sono nuove regole in arrivo anche per le auto con targa straniera e per la patente di guida scaduta.
INFRAZIONI REITERATE
Multe seriali, addio. Le modifiche contenute nell’emendamento approvato dal Senato al decreto infrastrutture e trasporti, che ora sarà sottoposto all’esame finale alla Camera, cambiano le regole sulle multe erogate per chi compie la stessa infrazione più volte. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge (per esempio la revisione) o l’ingresso in una zona a traffico limitato, sarà considerata come un’unica infrazione. In caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbirà quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla notifica e non ancora notificati. L’avvenuto pagamento della multa costituirà il presupposto per l’istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.
VEICOLI STRANIERI
Per quanto riguarda le violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero, quando non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei cinque anni successivi nei confronti di chi era si trovava alla guida del veicolo.
PATENTE DI GUIDA SCADUTA
Il Dl Trasporti ha introdotto la previsione che, qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. Praticamente se la patente è scaduta da più di cinque anni, per rinnovarla occorrerà sostenere un “esperimento di guida”, ossia una prova pratica che dimostri di sapere ancora guidare. Nel caso il titolare non si presentasse alla prova di guida, la patente resterà sospesa fino all’ulteriore prova.
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