"Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite". Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce le linee guida per prevenire le patologie da stress termico, tenuto conto che i fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.
Quando è invocabile la causale "eventi meteo" - Per quanto riguarda le prestazioni Cigo erogate dall'Inps, la causale "eventi meteo" è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate. In merito alle temperature "percepite", queste notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Non sarà necessario allegare bollettini meteo - L'Inps precisa che l'azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L'Inps, provvede infatti autonomamente ad acquisire d'ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.