Un rapinatore prova a ribaltare il suo destino giudiziario chiedendo alla Cassazione, tramite il suo legale, di non considerare il travisamento del suo volto come aggravante della rapina commessa in provincia di Latina ma come semplice rispetto delle norme sull'emergenza pandemica. Il giudice di legittimità risponde picche e conferma la condanna subita dall'imputato in primo e secondo grado.
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha infatti ritenuto infondato il ricorso e condannato il rapinatore al pagamento delle spese legali.
"La mascherina è obbligatoria" - Una scusa davvero insolita da presentare a un giudice, inimmaginabile qualche anno fa e magari tra qualche anno. Quando il dispositivo di protezione individuale non era ancora diventato un obbligo dello Stato per proteggersi dal virus, nessuno avrebbe pensato di usarla. Ma è accaduto perché - è il caso di dirlo - l'occasione rende l'uomo ladro. Anzi, rapinatore con l'aggravante del travisamento del volto.
"Il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto. La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere", è la massima della Corte che probabilmente scoraggerà i prossimi furbetti della mascherina.