Ci siamo, dal 15 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale per il mondo della scuola. E così, centinaia di docenti, presidi, addetti del personale ATA e collaboratori amministrativi per forza di cose dovranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid, almeno alla prima dose, per poter continuare ad accedere nelle strutture scolastiche. Ma anche per poter continuare a lavorare. Una decisione non limitata, come si potrebbe pensare, solo alle scuole statali ma decisamente più estesa.
Nella circolare del 7 dicembre 2021, firmata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MI e inviata ai dirigenti scolastici, si legge infatti che l'obbligo vaccinale non è rivolto solo ai lavoratori delle scuole non paritarie ma anche a quelli che lavorano nei servizi educativi dell'infanzia, nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e “si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”.
Le conseguenze per chi non si vaccinerà
Ma cosa succederà al personale scolastico non ancora vaccinato che vorrà tenere fede a quanto fatto sinora? Come riporta il sito Skuola.net, è la stessa circolare a chiarirlo: nel caso in cui si sia sprovvisti di Super Green Pass, e quindi senza nemmeno una dose di vaccino, il preside dell'istituto “senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni, la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni”. Nel testo si legge, inoltre, che durante i cinque giorni “il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”. Alla scadenza del termine dei cinque giorni, senza che la persona abbia dimostrato di essersi prenotata per il vaccino, il dirigente scolastico “attiverà immediatamente la procedura per mancato adempimento”.
Che cosa comporta l'avvio di questa procedura? Innanzitutto, una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.500. Non solo, l'inadempimento comporterà la sospensione immediata dal lavoro; e durante questo periodo non saranno corrisposti né la retribuzione base né alcun compenso accessorio. La circolare ministeriale specifica che “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
I controlli affidati a un aggiornamento dell'App VerificaC19
Come sempre, il rispetto e l'accertamento dell'obbligo vaccinale verrà eseguito dai presidi e dai collaboratori tramite però una nuova funzionalità implementata recentemente, da usare parallelamente all'app VerificaC19 (già in uso da settembre). Tramite l'interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate, i dirigenti scolastici potranno infatti verificare lo stato vaccinale del personale n servizio presso la propria scuola: dopo aver eseguito l’accesso all’area “Rilevazioni” del SIDI, basterà selezionare la nuova funzionalità “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche – Verifica green pass/obbligo vaccinale”. A seconda dello stato vaccinale del del singolo soggetto, il sistema confermerà o meno l'avvenuta vaccinazione. E nel caso in cui il responso fosse negativo, il dirigente scolastico dovrà verificare con l'interessato se esiste un motivo valido: ad esempio, se la persona sia esentata dall’obbligo vaccinale o se sia guarita da Covid-19. In assenza di un valido motivo per la mancata vaccinazione, scatta la sanzione.
Chi è esentato dall'obbligo vaccinale
A proposito di esenzioni: la circolare stabilisce chiaramente che l'obbligo non è previsto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”. Sarà premura del dirigente scolastico adibire tali soggetti ad altre mansioni, in modo da garantirgli continuità lavorativa. Inoltre, la norma sembrerebbe escludere anche tutti coloro che non sono dipendenti statali ma lavorano comunque nelle scuole, come ad esempio gli addetti alla mensa o gli insegnanti di sostegno.
I presidi: "Dopo 20 giorni si è fuori"
“Dispiace che la super app per il controllo delle certificazioni verdi, ricalibrata sul nuovo scenario normativo, sia arrivata all’ultimo momento”. Commenta così la notizia Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che rincara la dose quando si parla di chi vuole sfuggire ai controlli con metodi più o meno efficaci: "Abbiamo innanzitutto un aspetto etico da considerare: anche se c'è sempre il furbo che potrebbe ricorrere ad escamotage per non vaccinarsi come con le prenotazioni, ma non possiamo pensare agli italiani come una banda di malfattori che vogliono eludere le leggi. Io credo che se oltre i 20 giorni dall'invito del dirigente scolastico non ci si riesce a vaccinare si è fuori" dice Giannelli all'Adnkronos, che prosegue: "Certamente dei correttivi potrebbero migliorare la situazione, ma sul cosa e come lo vedremo alla prova dei fatti. Se le modalità identificate dalla circolare del Ministero non funzioneranno, proporremo delle modifiche. Il nostro obiettivo è fare in modo che sempre più cittadini siano vaccinati".