C'è il via libera della Cassazione al pagamento delle tasse sulle mance. Un deciso cambio di passo, rispetto al passato, che la Suprema corte giustifica leggi alla mano. L’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede, infatti, una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro.
Nozione che comprende "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Il caso - Questo il principio che sta dietro alla sentenza 26512, depositata il 30 settembre nell'ambito di un contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e un capo ricevimento di un hotel di lusso della Costa Smeralda. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nelle tasche del dipendente erano entrati circa 83.650 euro in un anno. Soldi che l'Agenzia aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del capo ricevimento, ritenendo non tassabili le mance per la loro "natura aleatoria" e in quanto "percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro".
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale "deve essere condiviso l'assunto dell'Amministrazione finanziaria" per cui "l'onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento".
Per la Cassazione, dunque, "in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione".