Green pass, Tar del Lazio respinge istanza personale scuola: corretto sospendere prof senza certificazione
Secondo i giudici, il diritto del personale a non vaccinarsi "non ha valenza assoluta né può essere considerato intangibile". "Chi rifiuta sostenga il costo dei tamponi"
Proteste Green pass, a Napoli due manifestanti
Il Tar del Lazio con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico. Risulta quindi giusto sospendere dal lavoro e dallo stipendio i docenti sprovvisti di Green Pass.
"L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni - si legge nel provvedimento - è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente".
"Diritto a non vaccinarsi non è assoluto" Secondo i giudici del Tar del Lazio, il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi "non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, soprattutto perché è un diritto che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".
"Chi rifiuta vaccinazione sostenga i costi del tampone" "In ogni caso - si legge in un passaggio del provvedimento firmato dal giudice Giuseppe Sapone - il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2". Ecco perché tocca al personale scolastico che ha rifiutato di vaccinarsi sostenere i costi per il tampone o il test antigenico: "Nell'ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".
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