La cannabis sativa light non può essere sequestrata "preventivamente" se non viene provato che il livello di Thc supera lo 0,5%. E' quanto stabilito dai giudici del tribunale del Riesame di Genova dopo la sentenza della Cassazione del 30 maggio. Si tratta della prima pronuncia di un tribunale, destinata a fare da capofila, dopo il caso sollevato dagli ermellini che vietavano la vendita di derivati della cannabis con "efficacia drogante".
La vicenda nasce dal sequestro di infiorescenze, flaconcini di oli, confezioni di tisane e foglie a base di canapa sativa in un negozio di Rapallo, il 3 giugno. Il commerciante, difeso dall'avvocato Salvatore Bottiglieri, si era opposto rivolgendosi al Riesame. I giudici gli hanno dato ragione disponendo la restituzione della merce.
Secondo i giudici genovesi, manca una norma che stabilisca quale sia la percentuale di principio attivo che rende un prodotto con efficacia psicotropa. La Cassazione ha stabilito che possano essere venduti prodotti contenenti cannabis sativa ma privi di capacità drogante.
L'unico riferimento, al momento, è una circolare del ministero dell'Interno del 2018, interpretativa della legge 242 del 2016, che dice che rientrano tra le sostante stupefacenti le infiorescenze che superano lo 0,5%. Questa percentuale, sottolinea il Riesame, "resta l'unico parametro per la potenziale efficacia psicotropa". Per questo, il pm non può sequestrare tutta la merce ma, in caso di dubbio, prelevare singoli campioni da analizzare e, in caso di soglia superiore, a quel punto procedere al sequestro.