Cassazione: è reato vendere i prodotti derivati dalla cannabis con "efficacia drogante"
Vietato il commercio di foglie, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della canapa se con Thc superiore ai limiti di legge
Per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti "derivati dalla coltivazione della cannabis", come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo ha hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della "cannabis light".
Secondo la Corte "la commercializzazione" di tali prodotti, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, "non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".
Pertanto "integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990,le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante".
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