Il Tar della Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Riace e ha così annullato il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva escluso il paese calabrese dallo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato il primo gennaio dal vicesindaco, Giuseppe Gervasi.
La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del Comune, che a Riace sia stato autorizzato il finanziamento per il triennio "2017-2019, in prosecuzione del triennio precedente senza avere comminato penalità, e dall'altro, quasi contestualmente, ha assunto un atto che fonda le penalità e, dunque, la revoca su criticità afferenti al precedente triennio".
"Il Collegio - scrivono i giudici del Tar - reputa che la contraddittorietà tra la prosecuzione autorizzata a dicembre e la successiva nota di gennaio sia manifesta. L'autorizzazione alla prosecuzione del progetto può, dunque, trovare spiegazione solo con 'la massima benevolenza dell'amministrazione', di cui dà conto la difesa erariale, evidentemente attuatasi mettendo a disposizione del Comune risorse umane e finanziarie, nonostante il riscontrato caos gestionale ed operativo, che emerge con chiarezza dagli atti di causa".
"Osserva in definitiva il Collegio come, alla luce della documentazione versata in atti, il progetto avrebbe dovuto essere eventualmente chiuso alla scadenza naturale. Averne autorizzato la prosecuzione, lasciando la gestione di ingenti risorse pubbliche in mano ad un'amministrazione comunale, per quanto ricca di buoni propositi e di idee innovative, ritenuta priva delle risorse tecniche per gestirle in modo puntuale ed efficiente, appare fonte di danno erariale che dovrà essere segnalato alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio, per i rispettivi profili di competenza".
Dunque "il Collegio ritiene che i riconosciuti ed innegabili meriti del 'sistema Riace' abbiano giocato un ruolo decisivo nel ritenere superate (e non penalizzanti) le criticità rilevate nel precedente triennio, le quali però non avrebbero potuto essere recuperate a posteriori, per motivare la revoca, se non rinnovando per intero il procedimento".
Per i giudici, quindi, sono fondati due motivi del ricorso "in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall'amministrazione alla prosecuzione".