Crisi banche, firmato il decreto per il rimborso celere dei risparmiatori
Entro 20 giorni dalla pubblicazione del Fir, sarà operativa una piattaforma online con informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari
E' stato firmato il Fir, il decreto ministeriale che rende operativo il Fondo per il rimborso dei risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Lo annuncia in una nota il sottosegretario al Mef Alessio Villarosa. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto, sarà operativa una piattaforma online con informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti. La commissione tecnica disporrà i pagamenti "con la massima celerità".
Villarosa sottolinea che "possono accedere all'indennizzo forfettario
le persone fisiche, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e
il coltivatore diretto,
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché
le microimprese. In sostituzione del risparmiatore originario possono accedere alla procedura di indennizzo anche i successori per causa di morte nonché i familiari - coniuge, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado - che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi".
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L'indennizzo - spiega ancora il sottosegretario - è determinato nella misura del
30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto, detratti gli eventuali importi ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato".
Per le obbligazioni subordinate "che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l'indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto". Anche in questo caso vanno detratte altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato "nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal Fitd".
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