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Migranti, Cassazione: "Il decreto Salvini sulla Sicurezza non è retroattivo"

Il vicepremier: "Non cambia nulla, con quel dl si stanno risolvendo molti problemi". Le domande presentate prima dell'entrata in vigore saranno esaminate con la vecchia normativa

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Il decreto Sicurezza, che ha imposto una stretta sull'accoglienza di migranti, non è retroattivo. Lo ha stabilito la Cassazione, spiegando che le domande per i permessi di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell'entrata in vigore saranno esaminate con la vecchia normativa. Se vi sono i presupposti, quelle accolte avranno la dicitura "casi speciali" e la durata di due anni, come previsto dal dl. Alla scadenza opererà quindi il nuovo regime.

Salvini: "Quel decreto sta risolvendo tanti problemi" - Il vicepremier ha commentato la decisione della Cassazione dicendo che questa non cambia nulla nell'applicazione della norma e ha aggiunto: "Ne sono orgoglioso e sta risolvendo un sacco di problemi".

Le vecchie normative regolano le domande pre-dl sicurezza - In base a quanto precisato dalla Suprema Corte, quindi, le nuove e più restrittive regole volute dal ministro dell'Interno Salvini sui permessi di soggiorno non si applicano a quei migranti che prima del 5 ottobre del 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa) abbiano fatto domanda di protezione. In questo senso, la portata del provvedimento, che ha circoscritto i permessi al rischio individuale di persecuzione o tortura, alla necessità di cure mediche e ad eccezionali calamità, viene in qualche modo ridimensionata, anche se alla scadenza dei permessi già in vigore si applicheranno le nuove regole.

La Corte per la prima volta ha affrontato la questione esaminando il ricorso di un cittadino della Guinea cui il tribunale di Napoli aveva detto no alla domanda di protezione internazionale o umanitaria. Si è posto per la Cassazione il problema di quale normativa applicare, visto che la nuova legge, al momento dell'udienza era già entrata in vigore. Per arrivare alla decisione, la Cassazione ha preso atto che il decreto sicurezza ha previsto espressamente due commi che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Rimangono dunque fuori i casi ancora da decidere o per i quali c'è stata una prima decisione negativa per il migrante.

La prima sezione civile della Cassazione ha quindi applicato il principio giuridico che "la legge non dispone che per l'avvenire" anche a questo caso, per non creare "disparità ingiustificate e irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore del tutto estrinseco e accidentale quale la durata del procedimento di accertamento". Il cittadino straniero, sulla base delle norme modificate dal decreto del 2018 - scrive la Corte - "ha diritto a un titolo di soggiorno fondato su 'seri motivi umanitari' desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato, che sorge contestualmente al verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, delle quali ha chiesto l'accertamento con la domanda. La domanda, di conseguenza, cristallizza il paradigma legale sulla base del quale deve essere scrutinato".

Precisa inoltre, che "il potere-dovere delle commissioni territoriali di accertare le ragioni che possano residuare dal diniego delle cosiddetti protezioni maggiori", come lo status di rifugiato, resta, "ancorché rimodulato alla luce della significativa compressione delle ragioni umanitarie realizzata dal decreto legge 113 del 2018". La Corte ha anche rigettato il ricorso del migrante, che dunque, anche con le vecchie regole non riceverà la protezione umanitaria.

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