Ora che il terrorista Cesare Battisti è stato arrestato, il prossimo passo, come promesso dal Brasile di Jair Bolsonaro, sarà la sua estradizione, vale a dire quel meccanismo di cooperazione internazionale che si sviluppa in un procedimento che coinvolge più Stati sovrani e, quindi, detentori del potere coercitivo ovvero di punire chi abbia commesso un fatto qualificato come reato. Attraverso questo meccanismo uno Stato consegna ad altro Stato un soggetto che si trova nel suo territorio affinché questo possa essere sottoposto a giudizio (estradizione processuale) o all'esecuzione di una pena già comminata in modo irrevocabile (estradizione esecutiva) nello Stato che chiede l’estradizione.
L'istituto è previsto anche dalla Costituzione italiana ed è disciplinato compiutamente dalla legge penale processuale italiana e dalle convenzioni internazionali, spiega studiolegaledelalla.it.
In generale, l'estradizione è condizionata al requisito della c.d. doppia incriminazione: significa che il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l'estradizione deve essere previsto come reato sia dalla legge penale italiana che da quella straniera. L'estradizione è attiva (o dall'estero) quando è lo Stato italiano che la richiede oppure passiva (o per l'estero) quando lo Stato italiano la concede ad altro Stato estero richiedente. Nell’estradizione attiva, l’iniziativa è di competenza del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dove è stata pronunciata la condanna o dove si procede per il reato. Il Procuratore Generale presenta una domanda, completa di atti e documenti che la sorreggono, al ministero della Giustizia, affinché questo formuli richiesta di estradizione alle autorità straniere competenti dove il soggetto da estradare si trova.
Secondo la legge italiana, lo Stato richiedente l'estradizione deve assumere l'obbligo di non sottoporre l'estradato a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore e diverso a quello per il quale è stata concessa l’estradizione. In ogni caso, è fatto divieto di concedere l’estradizione: per reati politici, per motivi di razza, religione o nazionalità, e per reati puniti all'estero con la pena di morte. Inoltre, secondo la legge italiana, non deve essere concessa l’estradizione quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori oppure a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona.