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Diritti dei passeggeri ferroviari, nuove regole Ue: migliore tutela in caso di ritardi e cancellazioni e più assistenza per i disabili

Le nuove disposizioni miglioreranno l'accesso per le persone con mobilità ridotta. Inoltre, nelle carrozze ci sarà più spazio per le biciclette

Istockphoto

Più itinerari alternativi disponibili in caso di ritardi o di cancellazioni, maggiore spazio per le biciclette a bordo, migliore assistenza alle persone con mobilità ridotta: ecco solo alcune delle novità della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari approvata dal Parlamento europeo in via definitiva. La nuova regolamentazione si applicherà  in linea di principio a tutti i viaggi e servizi ferroviari internazionali e nazionali in tutta l’Ue (con la possibilità per gli Stati membri di esentare i servizi ferroviari nazionali per un periodo limitato).

Il Parlamento Ue ha approvato in via definitiva l’accordo con i Paesi europei sulla revisione. Vediamo allora nello specifico le novità introdotte:

Nel caso di ritardi superiori a 60 minuti - Sarà facoltà del passeggero scegliere tra il rimborso totale del costo del biglietto o il reinstradamento verso la destinazione scelta senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili. I passeggeri avranno, inoltre, il diritto di poter viaggiare nella stessa classe del loro biglietto originale.

E infine: qualora l’operatore ferroviario non comunicasse al passeggero le opzioni disponibili entro 100 minuti dall’orario di partenza, il passeggero di sua iniziativa potrà servirsi di una forma alternativa di trasporto pubblico terrestre. In questo caso scatterebbe in automatico il dovere di rimborso delle spese del caso da parte dell’impresa ferroviaria. Gli obblighi relativi agli itinerari alternativi si applicheranno anche nei casi di forza maggiore: se necessario dovranno essere forniti pasti e bevande, oltre al rimborso delle spese di alloggio.

Chiarimento del concetto di "forza maggiore" - Il nuovo regolamento racchiuderà anche un chiarimento piuttosto dettagliato relativo all’accezione di "forza maggiore" (che esenterebbe le compagnie ferroviarie dal risarcimento per ritardo o cancellazione). Oltre a condizioni meteorologiche estreme e a catastrofi naturali, saranno incluse quali cause di forza maggiore anche crisi sanitarie gravi e attacchi terroristici. Gli scioperi del personale ferroviario saranno invece esclusi da tale esenzione.


In caso di persone a mobilità ridotta - Costoro beneficeranno di una maggiore flessibilità nell’organizzazione del viaggio: dovranno infatti informare l’operatore dei propri programmi di viaggio solo con 24 ore di anticipo, a differenza dunque di quanto previsto dalla regola attuale (quella che prevede 48 ore di anticipo). E infine: se è richiesto un accompagnatore, quest’ultimo viaggerà gratuitamente. Si intende poi che ai viaggiatori a mobilità ridotta che utilizzano un cane da assistenza dovrà essere garantito che l'animale possa viaggiare con loro.

Bici a bordo - Nell’ottica di assicurare e incentivare una mobilità più sostenibile e alternative confortevoli a quelle tradizionali, ogni treno dovrà essere dotato di appositi spazi e rastrelliere per le biciclette, con almeno quattro posti per biciclette su ogni treno.

Prossime tappe - Il testo è considerato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti, secondo la procedura legislativa ordinaria in seconda lettura. Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inizieranno ad applicarsi due anni dopo, ad eccezione degli obblighi relativi agli spazi per le biciclette, che saranno applicabili quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

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