Conosceva orari e posti frequentati dai nipoti, li seguiva, si appostava con l'auto e li guardava da lontano. Il nonno "stalker" di Ancona, dopo che il tribunale aveva negato l'adozione di misure per vedere i bambini della figlia, due maschi e una femmina, aveva fatto ricorso alla Cassazione. La decisione presa dagli ermellini, però, non lascia spazio a dubbi: l'uomo continuerà a non vedere i nipotini, perché la sua presenza costituisce un "turbamento per la loro serenità".
La vicenda ha inizio nel 2016, quando i tre bambini accusano il nonno di "violenze non ben specificate".
Dalla denuncia parte un processo che si conclude con l'assoluzione dell'uomo, che però inizia a seguire i tre minori e a spiarli da lontano.
Da qui il divieto da parte dei genitori di vederli, provvedimento rafforzato dal tribunale di Ancona che stabilisce la "negazione dell'adozione di misure per consentirgli di incontrare i bambini".
Una decisione inaccettabile per il nonno, che chiede alla Cassazione di rivedere quanto stabilito dai giudici.
La Suprema Corte non gli dà, però, ragione. Se è vero, infatti, che i nonni hanno l'indiscutibile diritto di "mantenere rapporti significativi con i nipoti" - come stabilito dalla riforma del diritto di famiglia del 2013 - è vero anche che il giudice non è tenuto a garantire tale diritto nel caso in cui la frequentazione dei nonni con i nipoti finisce per turbare la serenità degli stessi bambini.