Codacons promette battaglia dopo la decisione, annunciata dalla compagnia aerea Ryanair, di annullare 40-50 voli al giorno per le prossime sei settimane, fino a 2.100 entro la fine di ottobre. Una scelta che, secondo quanto precisato dall’azienda, sarebbe mirata a "migliorare la puntualità" dei veivoli. Il presidente dell’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, Carlo Rienzi, ha sottolineato che i viaggiatori hanno diritto a rimborsi e risarcimenti anche nel caso in cui i biglietti siano stati acquistati on line.
Ripercussioni su migliaia di italiani - "La decisione avrà ripercussioni per migliaia e migliaia di viaggiatori italiani che nelle settimane scorse avevano acquistato un volo Ryanair", ha spiegato Rienzi. "Ora la compagnia aerea deve dare adeguata comunicazione ai passeggeri in possesso di biglietti per voli cancellati e provvedere alla riprotezione su altri aerei senza costi aggiuntivi per gli utenti, oppure al rimborso integrale di quanto speso dai viaggiatori". Il presidente ha anche sottolineato la disponibilità del Codacons a fornire assistenza legale ai consumatori.
Cosa fare in caso di cancellazione - "La normativa in vigore - precisa l’associazione - stabilisce che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra tre opzioni: il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea o l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero". Come ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'11 maggio 2017, la compagnia aerea è tenuta a rimborsi e risarcimenti "anche nel caso in cui i biglietti siano stati acquistati tramite agenzie di viaggio online e portali sul Web”.
Chi non ha diritto al risarcimento - La legge prevede che l'indennizzo monetario venga meno "quando il passeggero sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso; nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto; meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto".