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Vaccini, ministero Salute: per evitarli serve certificato del pediatra

Sarà il medico ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l'immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola

ansa

Saranno il medico di base o il pediatra ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l'immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola. Lo afferma la circolare operativa sul decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute sul proprio sito. "Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo", si legge.

Servono quindi "specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità".

Per chi è immune per aver contratto la malattia, precisa il documento, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata sempre dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra.

Stop scuole infanzia a non vaccinati - Niente nido o scuola dell'infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Si legge ancora nella circolare esplicativa. "La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale".

Divieto di iscrizione non vale per scuola dell'obbligo - Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell'obbligo. "Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell'obbligo - prosegue la circolare - la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami". I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

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