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Migranti, Medici Senza Frontiere e Jugend Rettet non firmano codice Ong | Viminale: ci saranno conseguenze

Rifiutate le regole messe a punto dal Viminale. Per le loro navi i porti italiani potrebbero rimanere chiusi

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Medici senza frontiere non ha firmato il codice delle Ong nell'ultima riunione convocata dal Viminale. Save the Children e Moas hanno invece siglato il regolamento di condotta per le ong che soccorrono i migranti in mare. Sembra confermato, invece, che anche l'organizzazione tedesca Jugend Rettet non ha firmato.

Msf: Non abbiamo firmato per presenza armi e divieto trasbordi - Medici senza frontiere ha deciso di non firmare il codice di condotta per le ong perché, tra le altre cose, prevede la presenza a bordo di agenti mentre "in nessun Paese in cui lavoriamo accettiamo la presenza di armi, ad esempio nei nostri ospedali", spiega Gabriele Eminente, direttore generale di Msf. "Anche se il codice era stato migliorato - concede Eminente - rimaneva il punto dei trasbordi (che vengono vietati dalle navi Ong a quelle dei soccorsi ufficiali ndr): abbiamo chiesto di levarlo, perché è un punto che rischia di pregiudicare l'intera operazione".

Viminale, conseguenze per ong non firmatarie - "L'aver rifiutato l'accettazione e la firma del Codice di condotta pone quelle organizzazioni non governative fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare, con tutte le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi a partire dalla sicurezza delle imbarcazioni stesse". Così il Viminale al termine della riunione con le ong sul Codice, firmato da Moas e Save the children, mentre Proactiva Open Arms, spiega, "ha fatto pervenire una comunicazione con la quale ha annunciato la volontà di sottoscrivere l'accordo".

Ecco in sintesi il Codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare.

- Divieto assoluto di ingresso delle Ong nelle acque libiche: al riguardo il riferimento va fatto alle acque territoriali libiche ove si può giungere solo in caso di evidente situazione di pericolo della vita umana in mare;

- Obbligo di non spegnere i trasponder di bordo;

- Obbligo di non effettuare comunicazioni telefoniche o segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti di migranti: con l'evidente intento di non facilitare il contatto con i trafficanti.

- Obbligo di non effettuare trasbordi su altre navi, italiane o appartenenti a dispositivi internazionali, salvo una conclamata situazione di emergenza: le imbarcazioni delle ong, dopo aver effettuato l'eventuale soccorso, dovranno completare l'operazione conducendo gli stessi nel porto sicuro.

- Obbligo di non ostacolare le operazioni di search & rescue della Guardia Costiera libica con l'evidente intento di lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle autorità territorialmente preposte.

- Obbligo di accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per le indagini collegate al traffico degli esseri umani: consentendo l'accesso a bordo dei propri assetti navali, del personale di polizia che svolgerà le preliminari attività conoscitive e di indagine, anche a seguito di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

- Obbligo di dichiarare, coerentemente ai principi di trasparenza, le fonti di finanziamento dell'attività di soccorso in mare.

- Obbligo di comunicazione dell'avvistamento e del successivo intervento in corso ai centri di coordinamento (Maritime Resche Coordination Centres o Mrcc) del proprio Stato di bandiera affinché lo stesso sia informato dell'attività in cui e' impegnata l'imbarcazione e possa assumersene la responsabilità anche ai fini della maritime security.

- Obbligo di possesso della certificazione attestante l'idoneità tecnica alle attività di soccorso: si tratta della certificazione sia di classe per i servizi speciali secondo i pertinenti regolamenti degli enti riconosciuti (recognized organizations), come richiesta anche alle unità di bandiera italiana, per le navi commerciali e non, dedicate in via non occasionale al servizio di ricerca e soccorso, nonché dei certificati previsti dalla propria legislazione nazionale oltre a quello contemplato dalla maritime security ai sensi dell'Isps Code.

- Obbligo di leale collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di sbarco dei migranti: tale obbligo, si estrinsecherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un impegno a fornire - con un anticipo di almeno due ore dall'arrivo in porto i documenti che verranno compilati durante le fasi di soccorso e tragitto verso il porto, dopo avere posto in essere le primarie attività assistenziali, ovvero il "maritime incident report" - documento riassuntivo dell'evento ed il "sanitary incident report" - documento riassuntivo della situazione sanitaria a bordo.

- Obbligo di trasmettere tutte le informazioni di interesse info-investigativo alle Autorità di Polizia italiane con contestuale consegna, di iniziativa e su richiesta, di ogni oggetto potenzialmente idoneo a costituire prova o evidenza di fatto illecito. La mancata sottoscrizione del presente codice di condotta (o il mancato rispetto degli obblighi in esso previsti), potrà comportare il diniego da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione all'ingresso nei porti nazionali, fermo restando il rispetto delle convenzioni internazionali vigenti.

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