Nella disciplina che regola i voucher, i buoni lavoro, "viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto". Lo scrive la Consulta nelle motivazioni sull'ammissibilità del referendum proposto dalla Cgil. Il quesito, fanno sapere i giudici, "non è inerente a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria".
Nelle motivazioni si legge che "l`evoluzione dell`istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell`esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario".
"La originaria disciplina del lavoro accessorio, quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata, sotto il profilo soggettivo, a particolari categorie di prestatori, e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, ha modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro".