Omicidio stradale, rischio flop!
Una legge con le maglie larghissime
Lʼultimo caso della studentessa 25enne uccisa a Foggia da un pirata della strada ripropone il tema dellʼapplicabilità della legge 41/2016, che introduce il reato di omicidio stradale. Il dramma del fatto di cronaca suscita sdegno, rabbia, voglia di punizioni esemplari, ma va a scontrarsi con la realtà della fuga del guidatore colpevole. Questi, qualora fosse ubriaco o drogato, avrà avuto tutto il tempo di smaltire la sua alterazione psicofisica, e così il reato di omicidio stradale non potrà più essergli imputato.
Sugli effetti della nuova legge introdotta lo scorso marzo nellʼordinamento italiano continuano le discussioni. Perché diciamoci la verità, il fatto che esista una nuova fattispecie di reato ‒ con pene fino a un massimo di 18 anni in caso di pluri-omicidi e pluri-lesioni provocate al volante ‒ non è di facile applicazione. E sono pochissimi i procedimenti (si contano su una mano) che i magistrati hanno potuto avviare contestando il reato di omicidio stradale. Luci e ombre del nuovo reato sono state al centro della conferenza “Comunicare la sicurezza stradale” organizzata nella sede ACI di Milano (e valida anche come corso di aggiornamento per giornalisti). Le lacune che emergono dallʼapplicazione della legge 41/16 sono tali e tante che il reato di omicidio stradale rischia di essere vanificato.
Il primo problema nasce dalla contestazione del reato. Questo si applica nei casi di gravissime violazioni del codice della strada (velocità doppia rispetto al consentito, passaggio col rosso ai semafori, ecc.), ma se a bordo dei veicoli non ci sono le scatole nere sarà difficile dimostrare la violazione effettiva, né la semaforistica italiana ospita telecamere funzionanti. Le compagnie dʼassicurazione spingono per il dispositivo e sarebbe stata più utile una norma per imporla agli automobilisti. Lʼomicidio stradale scatta poi nei casi di guida sotto lʼeffetto di alcol e/o stupefacenti, ma il Comandante della polizia locale di Varese, Emiliano Bezzon, è stato chiaro: “gli etilometri costano molto e costa la revisione. Ogni anno di funzionamento, lʼetilometro devʼessere revisionato e servono 3 mesi per farlo. Alla fine non tutte le pattuglie ne hanno uno in dotazione, e mancano del tutto gli apparecchi per rilevare lʼuso di sostanze psicotrope e stupefacenti. Non solo, ma il guidatore può rifiutarsi di fare lʼalcoltest, è un suo diritto, e senza esame non è possibile contestargli il reato di omicidio stradale per uso di sostanze illecite”.
Il rifiuto gli vale come aggravante nelle cause penali e civili, ma le pene e le sanzioni sono quelle già previste dallʼordinamento penale (due anni di reclusione e 3.000 euro di multa), ma gli saranno risparmiate le più gravi pene previste dal reato di omicidio stradale. La prassi degli ultimi tempi dimostra poi unʼaltra cosa: chi sa di essere ubriaco o di essersi messo al volante dopo aver assunto droghe, nel caso di un grave incidente scappa! Farà smaltire la sbornia o lʼeffetto delle droghe, aspetterà un paio di giorni e si costituirà. Il reato di omicidio stradale non potrà più essergli contestato e quello di omissione di soccorso non è certo punito con la stessa severità. “Ho avuto paura!” è la frase più ricorrente che si sente dire, ed è quasi comprensibile. In pratica la nuova legge perde uno dei tratti di ogni buona legge, cioè che “lʼillecito non conviene”.
Cʼè un altro punto da spiegare bene: la legge 41/16 non è organica e non cancella le leggi preesistenti. Ne consegue un puzzle normativo con buchi significativi. Ad esempio, i ciclisti non sono inclusi nella nuova fattispecie di reato e per loro non potrà mai esserci lʼaccusa di omicidio stradale. Certo ci sono alcune cose buone, come il giudice monocratico che può procedere dʼufficio alla contestazione del reato di omicidio stradale, dal quale sono invece esclusi i giudici di pace. Nel caso di accertamento della colpa che ha provocato morti o lesioni gravi, la sospensione della patente arriva a 5 anni ed è prorogabile fino a 10 anni. In caso di reato continuato, la sospensione può arrivare fino a 30 anni (cosiddetto “ergastolo della patente”) e alla revoca. Quanto al carcere, la pena che più di ogni altra i fautori della legge hanno voluto inserire, sono previsti fino a 7 anni in caso di omicidio stradale non aggravato e 10 anni in caso di colpe gravi alla guida. In caso di assunzione di alcol e droghe si sale a 12 anni di pena massima e 18 se le vittime sono più di una.
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