L'ex moglie che convive e che chiude anche la nuova relazione stabile nata dopo il divorzio non ha nulla a pretendere dall'ex coniuge. La Corte di Cassazione, con la sentenza 19345, stabilisce che l'assegno di mantenimento decade già con l'inizio del nuovo rapporto a due e non può essere reintrodotto dopo la fine dello stesso. In questo modo è stata respinta la richiesta di una donna di Latina, divorziata dal 2011, che dall'ex marito pretendeva l'assegno a vita dopo il fallimento della nuova convivenza.
I supremi giudici hanno stabilito che "la formazione di una famiglia di fatto si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile". In altre parole, il coniuge che si rifà una nuova vita, anche se non avrà un lieto fine, dovrà camminare sulle sue gambe.