Esclusa dal concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi finanzieri per l’anno 2016 perchè incinta. E' la storia di A.E., giovane soldatessa che ha provato ad accedere alla carriera nella Guardia di Finanza, dopo aver servito per anni le Forze armate. Il motivo della sua esclusione - scrive GrNet.it, il sito web su Sicurezza e Difesa - è riportato nero su bianco sul verbale della "Commissione per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici" della Guardia di Finanza: la giovane soldatessa aspetta un bambino, e questo costituisce "temporaneo impedimento all’accertamento dell'idoneità al servizio".
Nel verbale della Guardia di Finanza si legge: "Si comunica che, sulla base della certificazione presentata in data odierna attestante lo stato di gravidanza e, quindi, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di Finanza (art. 3, comma 2 del Decreto 17 maggio 2000 n. 155), la SV ai sensi dell'art 4, comma 4, ultimo capoverso della determinazione in epigrafe indicata, è "ESCLUSA" dalla procedura poiché tale temporaneo impedimento sussisteva alla data del 31 agosto 2016".
In effetti, il Decreto 17 maggio 2000 n. 155 del Ministero delle Finanze, all'articolo 3 (Accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza) recita che "lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento". Motivo per cui ne è scaturita una definitiva esclusione dal concorso. Nonostante ciò, la giovane soldatessa non desiste dalla volontà di partecipare al concorso: assistita dagli avvocati Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, si presenterà davanti al giudice del TAR del Lazio per contestare la decisione.
Un caso analogo fu quello del Caporalmaggiore Valentina Fabri, esclusa dal concorso per il passaggio in servizio permanente nell’Esercito a causa del suo stato di gravidanza. In quell'occasione la donna, assistita dagli stessi avvocati che oggi difendono la giovane soldatessa, fu riammessa al concorso dai giudici del TAR del Lazio (sentenza n. 8213/2011), secondo i quali "deve considerarsi illegittima la norma di bando impugnata nella parte in cui, fissando un limite ai rinvii temporali degli accertamenti sanitari, allorchè una candidata versi nello stato di gravidanza, di fatto impedisce la partecipazione della stessa al concorso".
In quel caso i giudici sottolinearono anche che "va da sè che una tale norma collide con i principi costituzionali, determinando un'inammissibile disparità di trattamento nei confronti di una concorrente che vede così pregiudicata la sua scelta in favore della maternità", ribadendo che "lo stato di gravidanza non può essere considerato una malattia o un'imperfezione che mette in discussione l'idoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento nell'Esercito".