Legalizzazione della cannabis, ecco i dieci articoli del ddl
Dalla coltivazione delle piantine alla detenzione personale, i punti in esame alla Camera
Sono diversi gli articoli che compongono il ddl sulla legalizzazione della cannabis in Italia. La discussione è approdata alla Camera per l'avvio della discussione generale, con l'approvazione che dovrebbe slittare a settembre. Dalla coltivazione delle piantine alla detenzione personale, fino alla sanzionabilità amministrativa, il testo prevede importanti novità sulla produzione e l'uso della cannabis e dei suoi derivati.
Articolo 1 Si legalizza la coltivazione di cinque piantine di cannabis a scopi ricreativi per i soli maggiorenni. E' consentita la coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, in stile "cannabis social club" spagnoli; si potranno associare solo maggiorenni e residenti in Italia, non più di cinquanta per gruppo. Non potranno fare parte degli organi direttivi i condannati in maniera definitiva, per reati di maggiore pericolosità sociale come associazione mafiosa, commercio illecito di precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 2 La detenzione personale è consentita a persone maggiorenni fino ai 5 grammi, innalzabili a 15 grammi in privato domicilio, senza regime autorizzatorio. Restano sanzionabili le condotte previste dall'articolo 73, come il piccolo spaccio. Si disciplina inoltre la detenzione personale per finalità terapeutiche, anche in deroga ai limiti previsti al comma 1 dell'articolo 30-bis, previa prescrizione medica e nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione. Si stabilisce poi un principio generale di esclusione del fumo in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.
Articolo 3 Il testo prevede la non punibilità della cessione gratuita di cannabis secondo determinate condizioni ed entro specifici limiti. Depenalizzata la cessione gratuita a una persona maggiorenne di una quantità nel limite massimo previsto per la detenzione personale consentita.
Articolo 4 Esclusa la sanzionabilità, come la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi e del passaporto, per l'uso personale dei derivati della cannabis. Le sanzioni sono però quintuplicate nel caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata.
Articolo 5 Il monopolio della cannabis prevede che il sistema delle autorizzazioni per la coltivazione delle piante, la preparazione dei prodotti derivati e la loro vendita al dettaglio nel mercato legale avvengano istituendo un monopolio di Stato. L'obiettivo è di giungere a un sistema che contrasti il mercato criminale, senza incentivarne e ampliarne il consumo.
Articolo 6 La coltivazione per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle modalità di individuazione delle aree per la coltivazione destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale. Autorizza inoltre enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica e semplifica le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis.
Articolo 7 I proventi delle sanzioni amministrative saranno interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e a tossicodipendenti. Il 5% del totale annuo dei proventi verrà destinato al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
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