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Tax day su seconde case e locali commerciali: ecco come pagare

Coinvolti quasi 25 milioni di proprietari che verseranno 10,1 miliardi di euro per l'acconto, 20,2 miliardi in totale

Nelle agende di contribuenti e commercialisti da tempo è segnata in evidenza la data di giovedì 16 giugno, tax day sulla casa durante il quale dovrà essere pagato l'acconto dell'Imu e della Tasi sulle seconde case e gli immobili commerciali.

Secondo i calcoli della Uil, saranno coinvolti quasi 25 milioni di proprietari che verseranno 10,1 miliardi di euro per l'acconto, 20,2 miliardi in totale. Il 76% dei proprietari possiede un reddito da lavoro dipendente o pensione. Per quanto riguarda le prime case, 3,5 milioni di proprietari pagheranno l'Imu/Tasi sulle seconde pertinenze (garage, cantina) con un costo medio di 55 euro, con punte di 110 euro.

L'Imu deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
- dai proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e i beni assimilati, con le relative pertinenze;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. 


La Tasi deve essere pagata:
- dal possessore di fabbricati diversi dall’abitazione principale (si intende per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale è fissata la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente) e di aree edificabili. I terreni agricoli sono esclusi dalla Tasi.

Come si calcola il periodo di possesso e residenza per Imu e Tasi:
nel caso in cui si acquisti una casa bisogna considerare che si conteggia per intero il mese in cui il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni. Allora, se il rogito avviene il giorno 16 e il mese in esame ha 30 giorni servirà un accordo con il venditore perché per acquirente e venditore il possesso totale sarà di 15 giorni. Se invece, il mese ha 31 giorni e il rogito si effettua sempre il 16 del mese, l'imposta dovrà essere pagata dall'acquirente. Lo stesso metodo si utilizza nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in un immobile destinato a divenire prima abitazione. Nel caso in cui non si possiedano altre case, la tassa è dovuta dal momento in cui è effettivo il cambiamento anagrafico.

Occhio alle comproprietà:
Visto che tutte le imposte comunali sono personali, Imu e Tasi vanno versate da ogni proprietario che abbia una quota in comune con altri. Nel caso in cui uno dei comproprietari non paghi la sua parte, il comune può chiedere di regolarizzare la situazione anche agli altri titolari della proprietà che erano perfettamente in regola.

Casi particolari:
Si sarà esentati dall'imposta nel caso in cui l'importo totale dovuto al comune per tutti gli immobili che si possiedono sia inferiore ai 12 euro
Non solo: chi ha immobili in costruzione (cioè accatastati nelle categorie prive di rendita F1, F2, F3, F4, F5) deve comunque pagare l'Imu ma l'importo viene fissato dal proprietario basandosi sui prezzi medi di mercato di solito censiti dal comune. Chi infine, possiede degli immobili inagibili ha uno sconto del 50 per cento delle imposte.
 

Un po' di storia L' Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) è stata soppressa dal primo gennaio 2012 ed è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria ( Imu). Oggi però, si parla soprattutto di Imposta Unica Comunale ( Iuc), istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014).

Secondo l’articolo 1 comma 639: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La Iuc si compone dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili , escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

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