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Covid, Draghi firma il nuovo Dpcm: tutte le misure in vigore fino al 6 aprile

Le norme saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, comprese dunque Pasqua e Pasquetta. Confermata la divisione in fasce per colore, cade il divieto di asporto di bevande dopo le 18 per le enoteche

Covid, il nuovo Dpcm valido dal 6 marzo al 6 aprile: tutte le novità

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Dai cinema ai parrucchieri, dai ristoranti alla scuola: l'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, detta le nuove misure anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, includendo dunque anche Pasqua e Pasquetta (4-5 aprile). Tra le novità c'è la riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo e l'apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend su prenotazione. Restano chiusi impianti sciistici, palestre e piscine.

Confermate la fascia bianca con contagi inferiori a 50 ogni 100mila abitanti e la divisione in fasce per colore.

Spostamenti fra Regioni - Il decreto, tra le altre cose, conferma fino al 27 marzo il divieto già vigente di spostarsi tra Regioni, anche se esse si trovano in fascia bianca o gialla. Si può uscire soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, con il modulo di autocertificazione. Ci si può recare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in fascia gialla o arancione.

Cade il divieto di asporto di bevande dopo le 18, ma per le enoteche - Nel provvedimento firmato da Draghi si legge inoltre che "in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto". La possibilità di asporto fino alle 22 varrà però solo per enoteche e simili, non per bar e locali.

Cinema, teatri e musei - Tra le novità principali del nuovo Dpcm c'è la riapertura dei cinema e dei teatri, prevista però non da subito ma a partire dal 27 marzo. In zona gialla c’è l’ok per i musei - su prenotazione - anche nel fine settimana. Da questa data, sempre in zona gialla, c’è l’ok per spettacoli in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

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Visite a parenti e amici - Chi vive in zona rossa non può andare a casa di amici e parenti nemmeno una sola volta "nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi", portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zone bianche - Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Centri commerciali e mercati - Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia "sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie". In zona rossa, inoltre, "sono chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici".

Servizi alla persona - Nelle zone rosse, resteranno chiusi i servizi alla cura della persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti da e verso l'estero - Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti "Covid tested". A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di sette giorni. Nel caso di un'eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

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