FAMIGLIA E DDL CIRINNA'

Le differenze tra il matrimonio e le unioni civili

A fine mese il Senato approverà una legge ad hoc. Cirinnà: "Il ddl non è anticostituzionale". Papa Francesco: "Non si confondano le unioni con il matrimonio cristiano"

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"Non può esserci confusione tra il matrimonio voluto da Dio e ogni altro tipo di unione", lo dice Papa Francesco davanti alla sacra Rota. Ma quali sono allora le differenze reali che caratterizzano il matrimonio della Chiesa Cattolica e le unioni civili del ddl Cirinnà? Abbiamo preso il testo del Catechismo e quello del disegno di legge e li abbiamo messi a confronto.

Il matrimonio tra uomo e donna - Secondo il codice del Diritto Canonico il matrimonio è "il patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole".

La Chiesa spiega anche su cosa si fonda un tale legame: "La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del Creatore. Il matrimonio non è un'istituzione puramente umana, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli. Queste diversità non devono far dimenticare i tratti comuni e permanenti. (..) La salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e famigliare. Il reciproco amore tra uomo e donna è un'immagine dell'amore assoluto con cui Dio ama l'uomo ".

Le unioni civili, anche tra persone dello stesso sesso - Nel ddl Cirinnà c'è scritto invece che "due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate parti dell'unione civile, possono contrarre tra loro un'unione civile per organizzare la loro vita in comune".

Il testo spiega anche i motivi che per cui questo legame deve diventare legge: "La disciplina proposta, con uno statuto normativo flessibile e leggero, intende fornire ai cittadini che scelgono forme non tradizionali di convivenza la necessaria tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive, evitando così ogni discriminazione ai lori danni. E' infatti necessario dare un riconoscimento giuridico ad una realtà così rilevante socialmente da non poter più essere ignorata dalla legge, evitando che la tutela di diritti fondamentali della persona si lasciata all'alea di interpretazioni più o meno evolutive".

L'apertura alla fecondità - Per la Chiesa "l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all'educazione della prole".I genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli, in questo senso "il compito fondamentale del matrimonio e della famiglia è di essere al servizio della vita".

La questione dei figli nel ddl Cirinnà - Nel documento si legge che "i figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumono concepiti in costanza di essi secondo l'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio". E inoltre il decreto estende alle unioni civili la cosiddetta stepchild adoption, ossia l'adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso, ma che è figlio biologico di uno solo dei due, prevista dall'articolo 44 della legge sulle adozioni.