"L'onere della contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi", con "effetto strutturale di circa 13 miliardi" annui dal 2016. Lo afferma l'Avvocatura dello Stato nella memoria alla Consulta sulla costituzionalità del blocco della contrattazione nel pubblico impiego.
L'Avvocatura invita insomma la Consulta a considerare, valutando la costituzionalità del blocco dei contratti, l'impatto economico di questa misura e scrive: "Di tali effetti non si può non tenere conto a seguito della riforma costituzionale" che "ha riscritto l'articolo 81 della Costituzione, a partire dalla disposizione del nuovo comma 1, secondo la quale 'Lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico'". I numero dicono che, se quel blocco venisse rimosso, tra rivalutazioni degli stipendi e pagamenti degli arretrati, le casse pubbliche sarebbero sottoposte a un vero salasso.
Verso l'udienza del 23 giugno - Il testo è stato elaborato dall'Avvocatura in vista dell'udienza della Corte Costituzionale in programma il 23 giugno, quando sarà esaminata la questione di legittimità costituzionale sul blocco della contrattazione nel pubblico impiego.
Il documento firmato dall'avvocato dello Stato, Vincenzo Rago, nella parte conclusiva si sofferma "sull'impatto economico delle disposizioni censurate, in relazione all'articolo 81 e 97" della Costituzione. Viene precisato che "i rilevanti effetti finanziari derivanti dall'intervento normativo che si esamina sono evidenti. E infatti l'onere conseguente alla contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi di euro, con un effetto strutturale di circa 13 miliardi di euro, a decorrere dal 2016".
L'Avvocatura: "Salve le prerogative sindacali" - Inoltre l'Avvocatura nella parte iniziale della memoria precisa come "in ogni caso le prerogative sindacali risultano salvaguardate e si sono estrinsecate, tra l'altro, nella partecipazione all'attività negoziale per la stipulazione dei contratti integrativi (Ccni), sia pure entro i limiti finanziari normativamente previsti" e "di contratti quadro". Poi, aggiunge, è rimasta in piedi la possibilità "di dar luogo alle procedure relative ai contratti collettivi nazionali, sia pure per la sola parte normativa". Insomma, evidenzia, ciò dimostra come "un'intensa attività contrattuale sia stata svolta, anche in pendenza del nuovo complesso normativo, e abbia riguardato sia la contrattazione integrativa che quella nazionale".