Reato di tortura, il ddl è in Parlamento da due anni: a che punto siamo
Approda alla Camera il testo che prevede pene da 4 a 10 anni. La condanna sale a 12 anni di reclusione se il reato è commesso da un pubblico ufficiale. Scatta l'aggravante con possibilità di ergastolo quando si è volontariamente provocato la morte della persona offesa
La condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo su fatti della scuola Diaz riapre la questione tortura in Italia. Il vuoto normativo potrebbe essere finalmente colmato: dopo anni di dibattiti e leggi naufragate, infatti, il ddl che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura è all'ordine del giorno dei lavori della Camera.
Atti internazionali - Il reato di tortura è previsto da una serie di atti internazionali: la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950; la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione Onu del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti, lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.
Iter travagliato in Parlamento - In Italia è da circa due anni che il disegno di legge contro la tortura è all'esame del Parlamento. Arrivato in commissione Giustizia del Senato il 22 luglio 2013, venne votato dall'Assemblea di Palazzo Madama il 5 marzo 2014. Trasmesso poi alla Camera, è rimasto in commissione dal 6 maggio 2014 fino a marzo. Se la Camera confermerà le modifiche, il provvedimento dovrà tornare a Palazzo Madama per l'approvazione definitiva che arriverebbe a 26 anni dalla prima proposta di legge.
Reclusione da 4 a 10 anni - Il testo all'esame della Camera, composto di sette articoli, prevede che la tortura sia reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni quando è dimostrata la posizione sovraordinata sulla vittima. Il delitto si realizza quando un soggetto "con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza, volutamente procura ad una persona a lui affidata, o sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell'appartenenza etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose per ottenere informazioni o dichiarazioni o per infliggere una punizione o per vincere una resistenza".
Le aggravanti - E' prevista un aggravante se il reato viene messo in atto da "pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico con abuso dei suoi poteri o in violazione dei doveri che derivano dalla funzione o dal servizio": la pena in questo caso va da un minimo di 5 ad un massimo di 12 anni. La pena viene aumentata di un terzo nel caso in cui la tortura provochi delle lesioni personali alla vittima. E se a causa della tortura la vittima dovesse morire, anche come conseguenza non voluta dal torturatore, la panse sale a 30 anni. Scatta invece l'aggravante con possibilità di ergastolo quando si è volontariamente provocato la morte della persona offesa.
Istigazione a commettere tortura - La legge in discussione introduce poi nell'ordinamento il reato di istigazione a commettere tortura, commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.
Si raddoppia la prescrizione - Inoltre le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. Vengono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura. E' vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura. E' esclusa l'immunità diplomatica per agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura
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