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Mediaset, il Tar del Lazio rigetta l'istanza di Vivendi contro l'Agcom

Chiedeva la sospensione della delibera sulle concentrazioni nel settore media e telecomunicazioni

lapresse

Il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare depositata da Vivendi il 3 luglio contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nei confronti di Mediaset. Vivendi aveva chiesto al Tribunale Amministrativo di annullare, previa adozione di misure cautelari, le comunicazioni dell’Agcom del 2 aprile e del 13 maggio. In quell'occasione l'Autorità non aveva infatti accolto la richiesta dei francesi di confermare la cessazione delle misure di ottemperanza alla delibera 178/17/CONS con la quale l'Agcom aveva stabilito che Vivendi, con la sua partecipazione in Telecom, violava le disposizioni sui tetti di controllo nel settore media e telecomunicazioni stabiliti dalla legge Gasparri. 

Secondo il Tar del Lazio l'stanza cautelare presentata da Vivendi, "pur ammissibile, non può essere accolta"  in quanto "allo stato, alcun atto deliberativo presente nel fascicolo di causa può deporre nel senso prospettato dalla ricorrente circa l'effettiva necessità (con il conseguente affermato autovincolo) che l'Agcom debba procedere ad una specifica e singolare presa d'atto del superamento delle condizioni fattuali che l'avevano condotta ad adottare il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo".

Inoltre, secondo i giudici amministrativi, "le censure legate ad un ipotizzato difetto istruttorio, parimenti, non rivelano immediati ed evidenti profili di fondatezza, essendo in larga parte affidate a ricostruzioni di parte circa la metodologia di calcolo delle soglie che l'Autorità avrebbe dovuto adottare". Infine i giudici affermano che il presupposto per concedere una misura cautelare debba essere "costituito da un pregiudizio grave e non diversamente riparabile, che non emerge con sufficiente chiarezza quali siano, per Vivendi, gli effetti pregiudizievoli della mancata presa d'atto, da parte dell'Autorità, della cessazione degli effetti della delibera impugnata con il ricorso introduttivo".

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