PROCESSO STATO-MAFIA

Deposizione di Napolitano: Riina, Bagarella e Mancino non ci saranno

Processo Stato-mafia, la Corte d'Assise di Palermo rigetta la richiesta degli imputati. Il 28 ottobre non potranno presenziare

© ansa

La Corte di Assise di Palermo ha rigettato la richiesta degli imputati Totò Riina, Leoluca Bagarella e Nicola Mancino di assistere alla deposizione del Capo dello Stato, nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, fissata al Quirinale per il 28 ottobre. Per i giudici, al Quirinale la Costituzione riconosce un'immunità che di per sé impedisce la presenza degli imputati all'audizione del presidente della Repubblica.

Riina e Bagarella avrebbero assistito alla deposizione, in programma al Quirinale, collegandosi in videoconferenza dai penitenziari di Parma e Nuoro dove sono rispettivamente detenuti. Alla loro richiesta di presenziare aveva dato l'ok la Procura di Palermo.

"L'immunità della sede, ad esempio, esclude l'accesso delle forze dell'ordine con la conseguenza che non sarebbe possibile né ordinare l'accompagnamento con la scorta degli imputati detenuti né, più in generale, assicurare l'ordine dell'udienza come avviene nelle aule di giustizia preposte", spiega la Corte.

Inoltre, a ulteriore sostegno dell'esclusione della presenza dei boss Riina e Bagarella, i giudici precisano che questi "per legge non potrebbero partecipare neppure a un processo che si svolga in un'aula ordinaria": la legge, infatti, prevede per i capimafia al 41 bis la presenza in videoconferenza. "Previsione - dice la Corte - che rende impossibile la loro presenza al Quirinale".

"In assenza di norme specifiche non si potrebbe fare inoltre ricorso alla partecipazione a distanza, poiché questa è prevista solo per le attività svolte nelle aule di udienza", concludono.

"Non si lede diritto difesa" - "L'esclusione della presenza degli imputati non lede il diritto di difesa". Lo sostiene la stessa Corte d'assise di Palermo: "L'interpretazione della norma sulla deposizione del Capo dello Stato non appare in contrasto con alcuna disposizione costituzionale o sovranazionale sul diritto di difesa, adeguatamente assicurato dall'assistenza tecnica dei difensori che lo esercitano in forza di un potere di rappresentanza legale, nonché della facoltà degli imputati, nel prosieguo del dibattimento, di far valere, nelle forme e nei tempi prescritti, ogni difesa ritenuta utile anche in relazione all'atto istruttorio che viene assunto al di fuori dell'aula di udienza".