Sentenza Berlusconi, il giornalista Manzo: "Esposito mi chiamò il giorno della sentenza"
A News Mediaset parla il giornalista che intervistò Esposito sul retroscena della condanna di Berlusconi per il processo Mediaset
"Primo agosto 2013, giorno della sentenza per Silvio Berlusconi. Vengo raggiunto da una telefonata dell'allora presidente della sezione Feriale della Corte di Cassazione, il dottor Antonio Esposito. Non rispondo subito per la sorpresa. Vado nell'ufficio del mio direttore dell’epoca, Alessandro Barbano, entro, il telefono squilla ancora e rispondo. Da giornalista tento di portare il discorso sul processo, lui non voleva parlarne, ma poi abbiamo fissato l'intervista che poi si è svolta quattro giorni dopo”. A parlare a News Mediaset è Antonio Manzo, l'ex giornalista del Mattino - ora direttore del quotidiano La città di Salerno - che intervistò Esposito sul retroscena della condanna di Berlusconi per il processo Mediaset.
Riceviamo e pubblichiamo le seguenti precisazioni da parte del legale del dott. Antonio Esposito
a) il CSM, con sentenza del 15.12.2014, accertò "l'avvenuta manipolazione" e che "l'alterazione emergeva in tutta la sua gravità", e che "nulla disse il Dr. ESPOSITO che non fosse già insito nel contenuto della decisione, per come questo era stato esplicitato in pubblica udienza con la lettura del dispositivo"
b) la sentenza del Tribunale di Napoli è stata impugnata dal Dr. ESPOSITO e l'appello pende presso la Corte di Appello di Napoli che emetterà la sentenza di secondo grado entro la fine dell'anno.
c) Il giudice di Napoli, con la sentenza in questione, ha, anche, accertato: che il giornalista violò "il principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell'attività giornalistica "; che "la forma espressiva utilizzata dal giudice può ritenersi ardita e spregiudicata". Ecco alcuni passi testuali della sentenza: "Può, quindi, affermarsi che il 6 agosto 2013. fu pubblicato dal quotidiano "II Mattino" un articolo contenente un'intervista del dott. Esposito, il cui testo era difforme da quello sottoposto alla rilettura dell'intervistato in violazione di un impegno che era stato espressamente assunto dal giornalista nel corso dell'intervista" (pagg. 18 — 19 cent. Trib. Napoli).
"L'aver, quindi, pubblicato un articolo con dichiarazioni dell'intervistato al quale non è stata consentita la lettura prima della pubblicazione, come era stato peraltro espressamente concordato, costituiva, in assenza di cause di forza maggiore, neppure dedotte, una violazione del principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell'attività giornalistica non conforme al decoro e alla dignità professionale e, pertanto, lesivo della reputazione e della dignità dell'Ordine dei giornalisti" (pag.21 semt. Trib. Napoli).
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