L'approfondimento di oggi è dedicato ai diversi contratti di impiego. Sono 3 milioni e 127 mila i disoccupati italiani che ogni giorno cercano un lavoro. Ecco cosa devi sapere se passi una selezione e ti offrono un impiego. Leggi anche gli altri articoli dello speciale dedicati agli errori di chi si propone per una posizione, alle potenzialità del web, al mondo della pubblica amministrazione, alla giungla degli stage e all'importanza di fare cv e colloquio perfetti.
I lavoratori assunti al tempo della crisi sono in gran parte precari. Come rileva l'ultimo monitoraggio Isfol sugli effetti della Riforma Fornero, il tempo determinato si è affermato come il contratto più diffuso in Italia: dal luglio 20112 al marzo 2013 l'incidenza dei contratti a termine sul totale degli avviamenti è passata dal 63,4 per cento al 67,5 per cento.
Si tratta di contratti che in 42 casi su 100 durano al massimo un mese. E il ricorso al tempo determinato diventa sempre più raro: tra l'inizio del 2012 e l'inizio del 2013 le attivazioni di posti fissi si sono ristrette di un ulteriore 10,2 per cento.
I consigli dell'esperto
Ma non ci sono soltanto i contratti a termine. A chi viene assunto si presenta un ampio spettro di possibilità. È l'avvocato Giampiero Falasca, partner dello Studio Dla Piper e responsabile del dipartimento lavoro, a fotografare l'attuale situazione italiana:
Come funzionano i contratti di lavoro in Italia?
Abbiamo un numero eccessivo di contratti diversi e da questo fatto deriva il forte disorientamento di chi cerca impiego. Con la legge Biagi l’Italia è passata dalla rigidità alla flessibilità, ma quella tricolore è una flessibilità complessa che si radica in una cultura giuridica sproporzionata e difficile, incomprensibile per gli investitori stranieri.
Come orientarsi nella giungla dei diversi contratti?
Possiamo dividerli in tre grandi gruppi. I contratti formativi: stage e apprendistato. I contratti flessibili: sono tutti quelli a termini: il tempo determinato, la somministrazione, il lavoro intermittente, il lavoro accessorio. I contratti autonomi o parasubordinati: il più comune è il lavoro a progetto, ma spesso è usato in modo improprio, spesso è lavoro subordinato di serie B. Poi c’è l’associazione in partecipazione. Infine, la partita Iva, la cosiddetta prestazione d’opera del libero professionista.
I vari contratti vengono usati bene?
Non tanto. Oggi si parla di 15mila precetti sul lavoro. Le norme sono così complesse che le aziende sono quasi costrette a trasgredirle: le uniche che riescono a reggerne il peso sono quelle grandi, ma si tratta di un esiguo 10 per cento. I maggiori abusi avvengono sul lavoro a progetto e sulla partita iva perché spesso nascondono un lavoro subordinato mascherato oppure un lungo periodo di prova. E poi l’associazione in partecipazione che dovrebbe rappresentare un’eccezione, viene usata in modo improprio. Molti contratti finiscono poi in tribunale perché sono soggetti a diverse interpretazioni e hanno tante regole: il tempo determinato è il tipico contratto che dà adito a una causa, ma poi ogni giudice lo interpreta a modo proprio. Avvocati e sindacati sono ineliminabili, ma non procacciano il lavoro: possono farti avere un risarcimento, ma non il posto. Per uscire dalla gabbia degli abusi un giovane deve allora puntare soprattutto sulle proprie competenze.
Quali novità hanno introdotto l’ex ministro Fornero e l’attuale Giovannini?
La legge 28 giugno 2012, n. 92 voleva interrompere la catena infinita dei contratti a tempo determinato e incoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato, ma alla fine è stata un fallimento clamoroso e annunciato. Aggiungeva soltanto regole burocratiche a un sistema già ingolfato dai cavilli. E’ stata un’ottima occasione per convocare belle conferenze stampa. Il vero contrasto alla precarietà si fa scegliendo quali sono i contratti flessibili ammessi e cancellando quelli che non funzionano. L’effetto è stato che molti lavoratori a tempo determinato hanno perso il posto. L'eccesso di regole non produce mai posti di lavoro, ma solo la ricerca incessante di scappatoie. Se non si arriva a una massiccia semplificazione, le assunzioni non ripartiranno mai. Il bonus introdotto a giugno dal ministro Giovannini è fumo negli occhi: è più basso di quello che già si dava per l’apprendistato. Ma su questo provvedimento vale il principio enunciato da Marco Biagi: nessun incentivo economico bilancerà un incentivo normativo.
Quale tipo di provvedimento servirebbe allora per rilanciare l’occupazione?
A oggi non abbiamo un ambiente favorevole alle assunzioni. I datori di lavoro bloccano l'ingresso di nuovi dipendenti non soltanto solo per l'eccessivo costo del lavoro, ma anche per la paura delle numerose norme e dei contenziosi. Andrebbe avviata una semplificazione massiccia: meno contratti e con regole più facili. A quel punto le aziende non avrebbero alcun alibi e si potrebbe impostare una seria lotta agli abusi.
Ma quali sono i contratti che si possono stipulare in Italia tra lavoratore e datore di lavoro? Tgcom24 ti spiega i contratti più diffusi con il supporto del portale lavoroeimpresa.com.
1. Contratto di tirocinio formativo/stage
Caratteristiche: Il tirocinio formativo (noto anche come stage) è un contratto, della durata massima di 6 mesi, che prevede la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per maggiori dettagli leggi il pezzo dello speciale Sos Lavoro dedicato a questo argomento
Tipologie: sono essenzialmente tre: tirocini curriculari, tirocini di inserimento lavorativo, tirocini per le categorie disagiate.
Indennità economica: il tirocinio non è una prestazione di lavoro ma un’esperienza essenzialmente formativa. Pur escludendo il pagamento di una retribuzione, la legge prevede a carico del soggetto ospitante l’obbligo di riconoscere una congrua indennità per i tirocini extra curriculari. L’importo di tale indennità è stata fissata dall’accordo Stato Regioni in 300 euro.
2. Contratto di apprendistato Disciplina: D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico Apprendistato) Circolare 21 gennaio 2013, n. 5.
Caratteristiche: è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, durante il primo periodo, prevede lo svolgimento di un percorso formativo; alla fine del periodo formativo il lavoratore acquista la qualifica o il titolo, e il datore di lavoro può decidere se recedere dal rapporto oppure continuare.
Tipologie: Il periodo di apprendistato si può svolgere in tre diverse forme:
- se l’apprendista è un giovane di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che deve completare un percorso scolastico, la formazione segue le regole dell’apprendistato qualificante. Questo contratto è l’unico rapporto di lavoro previsto per i minorenni.
- se l’apprendista è un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e necessita di un periodo di addestramento per imparare un mestiere, si applicano le regole proprie dell’apprendistato professionalizzante.
- se l’apprendista è uno studente che ha completato il percorso universitario, un dottorando di ricerca o un praticante che deve imparare una professione, allora il percorso che fa per lui è quello dell’apprendistato di alta formazione.
3. Contratto a tempo determinato Disciplina: decreto legislativo 06 settembre 2001, n. 368; legge 28 giugno 2012, n. 92; circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2012, n. 18.
Caratteristiche: è un contratto di lavoro che viene stipulato per una durata di tempo predefinita, dopo la quale il rapporto si scioglie; prima dello scadere del termine, entrambe le parti possono recedere solo per giusta causa. Il termine apposto al contratto di lavoro deve avere durata determinata (cioè una data certa di calendario) oppure determinabile (evento certo nel suo verificarsi, ma incerto sul momento di realizzazione). Perché si possa attivare questo contratto servono esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive del datore di lavoro; queste esigenze devono essere descritte in maniera specifica e dettagliata nel contratto di lavoro.
Durata: Il contratto a termine è soggetto a un limite di durata complessiva, pari ad un periodo di 36 mesi.
4. Contratto di somministrazione di manodopera Disciplina: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 28 giugno 2012, n. 92; decreto Legislativo 2 marzo 2012, n. 24; decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Caratteristiche: è un contratto commerciale stipulato tra due aziende – Agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice – che prevede la fornitura di prestazioni di lavoro rese da uno o più dipendenti della prima in favore della seconda. L’esercizio dell’attività di somministrazione è consentito solo alle “Agenzie per il lavoro” che siano state previamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. L’operazione di somministrazione racchiude due distinti rapporti contrattuali. Il primo rapporto – il contratto di somministrazione in senso stretto – consiste in un contratto di scambio tra prestazioni periodiche e continuative e un corrispettivo economico; il secondo rapporto è un ordinario contratto di lavoro che è soggetto alla disciplina ordinaria.
Tipologie: Il contratto di somministrazione può avere due forme: a termine, oppure a tempo indeterminato. La prima forma si può utilizzare solo quando l’utilizzatore debba soddisfare ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Condizioni: l’impresa ha il vantaggio di una maggiore flessibilità e di non dover gestire la selezione dei lavoratori visto che a questo e agli adempimenti burocratici pensa l'Agenzia, ma paga il lavoro ricevuto più del lavoro ordinario.
5. Contratto di lavoro a tempo parziale (part time) Disciplina: decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 24 dicembre 2007, n. 247; legge 12 novembre 2011, n. 183; legge 28 giugno 2012, n. 92.
Caratteristiche: è il lavoro perfetto per chi ha esigenze personali e familiari particolari. La prestazione viene resa in un orario di lavoro inferiore a quello “normale”, che viene fissato in quaranta ore settimanali.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” è quello che si svolge mediante una riduzione di orario rispetto al normale orario giornaliero di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale” contempla un’attività lavorativa svolta a tempo pieno in alcuni periodi predeterminati dell’anno, del mese o della settimana. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “misto” si caratterizza per il fatto che l’attività lavorativa si svolge con un orario frutto della combinazione tra orizzontale e verticale.
6. Contratto di lavoro intermittente Disciplina: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 24 dicembre 2007, n. 247; legge 28 giugno 2012, n. 92; decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (conv. in L. n. 99/2013); circolare del Ministero del Lavoro 35/2013.
Caratteristiche: noto anche come lavoro “a chiamata” o “job on call”, è un contratto a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno, nei limiti indicati dalla legge. La particolarità del contratto sta nella discontinuità e nell'intermittenza della prestazione, che non è effettuata con continuità ma solo su richiesta del datore.
Tipologie: può essere stipulato a tempo determinato oppure indeterminato, e può assumere due forme diverse: con obbligo di risposta, senza obbligo di risposta.
Condizioni: è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale per alcune attività discontinue (custodi, fattorini, uscieri, inservienti, personale di servizio e di cucina in alberghi, carrozze-letto, ecc…).
Durata: il contratto di lavoro intermittente, ad eccezione di specifici settori, non può essere stipulato per una durata superiore a 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
7. Contratto di lavoro accessorio Disciplina: legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, c. 32 e ss.; decreto legislativo. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70 e ss.; circolare Ministero del lavoro 18 gennaio 2013, n. 4.
Caratteristiche: le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale, che vengono retribuite mediante appositi voucher, noti anche come buoni lavoro. Il voucher può essere cartaceo oppure telematico. I buoni cartacei si acquistano presso le sedi Inps, presso le banche o le tabaccherie autorizzate. Il voucher telematico utilizza, invece, una carta magnetica - tipo "bancomat" - sulla quale vengono caricati i compensi. Sia il buono cartaceo che quello telematico hanno un valore di 10 euro ciascuno.
Condizioni: il contratto può essere utilizzato solo per attività lavorative che danno luogo, nell’anno solare, a un corrispettivo totale non superiore a 5.000 euro lordi. Il lavoratore ha diversi vantaggi: Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale, può organizzare liberamente il proprio tempo di lavoro, conserva lo status di disoccupato ed inoccupato. Dall’altro lato, però, ha un lavoro instabile, nessuna prestazione previdenziale e/o assistenziale, nessun diritto a ferie, permessi e TFR.
8. Contratto di lavoro a progetto Caratteristiche: il lavoro a progetto appartiene alla categoria del lavoro parasubordinato, il cui elemento tipico consiste nel carattere prevalentemente personale, continuativo e coordinato della prestazione di lavoro. Il lavoratore a progetto non è un lavoratore subordinato, e quindi non può essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente; tuttavia, può essere obbligato a rispettare alcune forme di coordinamento con questo. Il contratto deve prevedere il raggiungimento di un risultato finale (progetto), il quale deve essere espressamente descritto nel contratto e oggettivamente verificabile.
Tipologie: il progetto non può consistere nello svolgimento di un'attività che ripropone, nella sostanza, l'oggetto sociale del committente né in compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
9. Contratto di lavoro autonomo (partita iva) Disciplina: codice Civile, artt. 2222 – 2238; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35; D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 53-54; D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 69 bis; Circolare 27 dicembre 2012 n. 32/2012.
Caratteristiche: nell'ampia famiglia del lavoro autonomo rientrano tutte le forme contrattuali che si caratterizzano per l'esecuzione di prestazioni di lavoro in condizioni di autonomia e su presupposti diversi dal lavoro subordinato. La principale tipologia di lavoro autonomo di carattere personale è il contratto d'opera, regolato dal codice civile, che si ha quando un soggetto, a fronte di un compenso, si impegna ad eseguire una specifica opera o un determinato servizio in favore di un altro soggetto, denominato committente, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Sotto il medesimo cappello, dunque, ricadono una pluralità di situazioni. Sono lavoratori autonomi sia l'idraulico sia il professionista al quale viene commissionata la redazione di un parere o di un progetto tecnico.
Condizioni: il prestatore d'opera, dunque, deve essere una persona fisica e non, per esempio, un imprenditore, che normalmente è una persona giuridica o, comunque, un soggetto giuridico distinto dalle singole persone che lo compongono.
10. Contratto a tempo indeterminato Caratteristiche: si differenzia da quello a tempo determinato perché dopo un periodo di prova, si converte in assunzione senza scadenza. Tale periodo può essere ripetuto più di una volta, ma non può essere superiore a: 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria; 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie; 1 mese per le categorie speciali; 15 giorni per gli operai; 2 mesi per gli apprendisti. La normativa vigente in questo momento fissa l’orario del contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a 48 ore settimanali. I contratti nazionali di lavoro hanno tuttavia ridotto tale limite, portandolo a 40 ore settimanali nei settori industriali e a 36 ore nel pubblico impiego.