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Coronavirus, Enac: "Rimborso dei biglietti per i voli cancellati"

Anche per chi è soggetto a misure di contenimento dell'epidemia

Coronavirus, nella zona rossa arriva l'Esercito: presidia 35 check point

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Innalzato il livello di "chiusura della zona rossa", un rafforzamento del presidio al piano di cinturazione delle zone individuate come focolaio di contagio da coronavirus in Lombardia. I check point sono, dunque, passati da 15 a 35 e a presidio dell'area, che conta 10 comuni del Lodigiano tra cui Codogno, Casalpusterlendo e Castiglione d'Adda, è arrivato anche l'esercito. Per quanto riguarda i carabinieri attualmente ci sono 142 agenti in più, di rinforzo rispetto a quelli già presenti sul territorio mentre restano aperte al pubblico, con le dovute precauzioni, le stazioni dei carabinieri di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda e Maleo.

Chi ha prenotato un biglietto aereo, ma non potrà partire a causa delle cancellazioni del volo legate alle restrizioni disposte da alcuni Paesi per la paura da contagio del coronavirus o a causa del blocco del volo per disposizione delle autorità avrà il rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Lo ha precisato l'Enac in una nota.
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A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione della epidemia Covid-19 - si legge nella nota - l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fornisce le informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta "forza maggiore".

"I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore".

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