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ArcelorMittal, il Riesame accoglie il ricorso: scongiurato lo spegnimento dell'Altoforno 2

L'Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l'incidente costato la vita a un operaio. "Ora - scrive il Tribunale - il rischio per i lavoratori è molto ridotto"

Scongiurato lo spegnimento dell'Altoforno 2 dell'ex Ilva. Il Tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria, annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto. L'Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l'incidente costato la vita all'operaio 35enne Alessandro Morricella.
 

"Alla luce della 'migliore scienza ed esperienza del momento storico' in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell'Altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto", afferma il Riesame.

Il Tribunale "non condivide le valutazioni del giudice monocratico, nonostante l'indubbia consistenza dell'impianto motivazionale della relativa ordinanza, e ritiene invece fondati i termini essenziali dell'appello proposto da Ilva in As". Viene concessa, si legge nella decisione depositata nella cancelleria del Tribunale, "la facoltà d'uso dell'Altoforno 2, subordinata all'adempimento delle residue prescrizioni, in tutto o in parte non attuate".

In particolare il collegio di giudici (presidente Licci, relatore Caroli, a latere Lotito) ha assegnato, a decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza, "sei settimane per l'adozione dei cosiddetti dispositivi "attivi"; a decorrere dalla data del 19 novembre 2019 nove mesi per l'attivazione del caricatore automatico della massa a tappare; 10 mesi per l'attivazione del campionatore automatico della ghisa; 14 mesi per l'attivazione del caricatore delle aste della Maf (Macchina a forare, ndr) e sostituzione della Maf".

L'accoglimento del ricorso, sottolinea infine il Riesame, "dipende dal doveroso adeguamento del 'giudicato cautelare' del 17 settembre 2019 alle sopravvenienze, tutte documentate dall'appellante ed invece trascurate o non valutate correttamente dal giudice monocratico".

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