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Consulta: "La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto"

La sentenza n. 254 ha accolto le questioni sollevate dal Tar Lombardia e, conseguentemente, ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi religiosi

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La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza relativa agli spazi per i luoghi religiosi. Secondo la Corte, la libertà religiosa garantita nella Costituzione comprende la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore non può ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254, ha accolto le questioni sollevate dal Tar Lombardia e, conseguentemente, ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda (legge 12/2005) dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015.

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La prima poneva come condizione per l'apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l'esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR). La Corte "ha fatto riferimento al carattere assoluto della norma, che riguardava indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal loro impatto urbanistico, e al regime differenziato irragionevolmente riservato alle sole attrezzature religiose e non alle altre opere di urbanizzazione secondaria".

In base alla seconda disposizione dichiarata incostituzionale, il PAR poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT). Secondo la Corte, "questa necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del PGT rendevano assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto". Le norme censurate finivano così per "determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio".

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