Non servono apprezzamenti espliciti né avance dichiarate. Basta imporre, ripetutamente e senza consenso, una vicinanza fisica non voluta, perché scatti la responsabilità dell'azienda. È quanto ha stabilito il tribunale di Prato, accogliendo il ricorso di una dipendente che aveva denunciato una serie di comportamenti da parte del socio e amministratore della società per cui lavorava. Il caso, riportato da Il Tirreno, potrebbe segnare un precedente importante su come la giustizia definisce i confini della molestia sul posto di lavoro.
Cosa è successo -
L'impiegata di un'azienda pratese ha raccontato una serie di episodi avvenuti tra gennaio e luglio 2026: l'amministratore le avrebbe raccolto i capelli con una mano durante una riunione aziendale, appoggiandole contemporaneamente l'altra mano sulla spalla, davanti a colleghi e superiori. In altre occasioni le avrebbe toccato la schiena in un corridoio o le avrebbe spostato i capelli dal viso in presenza di altri dipendenti. A questo si sarebbero aggiuntati commenti sul suo aspetto fisico e sul modo di vestire. La donna aveva più volte manifestato il proprio disagio, senza che i comportamenti cessassero. Le conseguenze sono state pesanti: uno stato di malessere certificato dall'Inail e un'assenza dal lavoro per quasi quattro mesi.
La decisione del giudice -
Il tribunale ha condannato l'azienda a versare oltre 4mila euro di risarcimento e imposto alla società di adottare misure organizzative concrete per garantire, al rientro della dipendente, il rispetto della sua dignità e della sua sfera personale, evitando il ripetersi di quei comportamenti. Il punto più significativo del provvedimento riguarda la definizione stessa di molestia. Per la giudice, ciò che rileva non è la presenza di un desiderio sessuale manifesto, ma il fatto che l'amministratore abbia imposto unilateralmente una confidenza fisica che la lavoratrice non aveva mai richiesto né accettato. Una distinzione netta rispetto ai gesti di semplice cortesia: secondo il decreto, i comportamenti contestati riguardavano ripetutamente il corpo della donna configurando un'invasione della sua sfera personale.
La stessa giudice lo mette nero su bianco: non ogni gesto che coinvolge il corpo di una donna costituisce automaticamente una molestia sessuale, ma può, comunque, configurarsi come molestia e discriminazione quando, proprio in ragione del sesso della persona coinvolta, viola uno spazio personale che il contesto lavorativo dovrebbe invece tutelare. Un elemento che ha pesato nella decisione è il fatto che questi episodi fossero noti all'interno dell'azienda, tanto da essere oggetto di commenti tra colleghi.
La lavoratrice non si è dimessa e si prepara a tornare al proprio posto: proprio per questo il giudice ha voluto imporre garanzie precise, affinché il rientro avvenga in un ambiente rispettoso della sua integrità. La sentenza ribadisce un principio destinato a fare scuola: anche comportamenti presentati come semplici gesti di affetto o cordialità possono diventare motivo di responsabilità legale, quando sono reiterati, indesiderati e lesivi della dignità di chi li subisce.