Morì schiacciato da un blocco di marmo che pesava oltre 4 tonnellate l'11 luglio 2018. A distanza di otto anni, il Tribunale di Massa, in Toscana, ha condannato l'azienda che assunse la vittima, Luca Savio, all'epoca 37enne, e l'operaio alla guida del mezzo che trasportava il blocco a risarcire la famiglia con circa 2,2 milioni di euro. A cui si devono sommare gli interessi e oltre 80mila euro di spese legali. Ditta e gruista, nel corso della causa, avevano cercato di attribuire a Savio un concorso di colpa, sostenendo anche l’assenza del casco protettivo. Elementi che sono stati respinti dal giudice.
Indietro nel tempo -
La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. Savio entrò in azienda a luglio 2018, firmando un contratto di lavoro di soli sei giorni. Ma 48 ore dopo, nel deposito della ditta Fc Autogru, perse tragicamente la vita. L'operaio fu travolto da un pezzo di marmo di oltre 4 tonnellate durante quella che in gergo tecnico era una manovra di calzatura prima della movimentazione del blocco. In altre parole questa è l'operazione di bloccaggio e stabilizzazione del pezzo tramite strumenti come l'inserimento di cunei o scaglie di pietra. I soccorritori cercarono di rianimarlo per oltre mezz'ora, ma per l'uomo non ci fu nulla da fare.
Il risarcimento e il processo -
Per questa vicenda il Tribunale di Massa ha condannato l’azienda che aveva ingaggiato Savio e anche l'operaio alla guida del mezzo impegnato a movimentare il blocco. Le parti dovranno risarcire la compagna e la figlia di Savio con oltre due milioni e 200mila euro e con l’aggiunta degli interessi e oltre 80mila euro di spese legali. La compagnia assicurativa della ditta coprirà fino a 927mila euro.
Durante il processo, azienda e gruista avevano cercato di attribuire a Savio un concorso di colpa, sostenendo anche l’assenza del casco protettivo. Ma il giudice Michele Fornaciari ha respinto questi elementi, commentando come riportato da Il Tirreno: "Quanto al fatto che non indossasse il casco protettivo, occorre rilevare: per un verso che, data la pacifica dinamica del sinistro, la presenza o meno del casco è irrilevante. Per altro dell’assenza del casco non vi è prova".
Nessun concorso di colpa -
In conclusione, secondo il giudice non sussiste negli atti la prova di una corresponsabilità della vittima: "I termini del problema sono i seguenti: posto che nel momento della movimentazione nell’area" della società "non avrebbe dovuto essere presente alcun soggetto, delle due l’una: o la movimentazione iniziò nonostante la presenza di Savio, ed allora è evidente che la responsabilità è tutta e solo dell’operatore. Oppure fu Savio che, a movimentazione iniziata in sua assenza, si avvicinò, ciò che sarebbero stati però i convenuti e la chiamata a dover dimostrare".
Infine, secondo il Tribunale "è evidente che la movimentazione di un blocco di marmo delle dimensioni di quello in questione debba essere qualificata, tanto per il gruista quanto per l’imprenditore, quale esercizio di un’attività pericolosa. Da tale qualificazione discende che i soggetti in questione sono senz’altro tenuti al risarcimento del danno".