La conducente era rimasta ferita, l'automobile distrutta e persino gli occhiali erano andati in frantumi. E ora il Veneto dovrà risarcirla con più di 17mila euro, compresi i 200 euro necessari per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali. Già, perché a provocare l'incidente - avvenuto a Feltre - era stato un cervo, sbucato all'improvviso sulla strada, che aveva centrato il veicolo e infranto il parabrezza. E, per la Cassazione, la responsabilità degli incidenti provocati dagli animali selvatici protetti è della Regione.
Cosa era successo -
L’incidente era avvenuto il 24 dicembre 2023. La donna stava viaggiando sulla sua automobile quando il cervo ha attraversato improvvisamente la carreggiata, andando a colpire la parte anteriore della vettura e sfondando il parabrezza. La vicenda è stata definita dal Tribunale di Belluno con la sentenza 112/2026, pronunciata dal giudice Chiara Sandini. Nel corso del processo, la dinamica raccontata dalla conducente è stata ritenuta compatibile con le conseguenze dell’impatto: l’animale avrebbe fatto irruzione sulla strada senza lasciare alla donna il tempo di effettuare una manovra efficace per evitarlo.
La richiesta di risarcimento -
Dopo l’incidente, la conducente aveva chiesto alla Regione di farsi carico delle conseguenze dello scontro. Nel ricorso aveva contestato anche l’assenza, nel tratto interessato, di adeguate misure per impedire o ridurre il rischio di attraversamento della fauna selvatica, come segnalazioni, catarifrangenti, reti o barriere di protezione. La Regione aveva però sostenuto di non essere il soggetto responsabile, richiamando la proprietà statale della fauna selvatica.
La responsabilità della Regione -
Il Tribunale, però, non ha condiviso questa impostazione e ha fatto riferimento al più recente orientamento della Cassazione, secondo cui i danni provocati dalla fauna selvatica rientrano nell’articolo 2052 del Codice civile. In sostanza, quando un animale selvatico protetto provoca un incidente, la responsabilità può ricadere sulla Regione, alla quale spettano le funzioni di gestione e tutela della fauna. Lo stesso principio viene richiamato dalla Provincia di Belluno nelle indicazioni rivolte agli automobilisti, attraverso il riferimento alle pronunce della Cassazione che individuano nelle Regioni il soggetto pubblico chiamato a rispondere dei danni.
Danni biologici e materiali -
Anche le conseguenze fisiche sono state riconosciute sulla base della consulenza tecnica medico-legale disposta durante il procedimento. Il risarcimento per il danno biologico è stato quantificato in 13.867,13 euro, compresi 1.052 euro di spese mediche. Altri 3.200 euro sono stati riconosciuti per i danni materiali: 3mila euro per la rottamazione dell’automobile e 200 euro per gli occhiali distrutti nello scontro. Il totale arriva così a 17.067,13 euro, ai quali si aggiungono le spese legali, anch’esse a carico della Regione.