Regalare un mazzo di fiori può essere un gesto elegante, ma anche stalking. Dipende dal contesto. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 13521/2026, che si è pronunciata sul caso di un uomo già condannato in primo grado e in Appello a Cagliari.
Il caso -
Come riportato dall'agenzia di stampa Agi la vicenda esaminata riguarda un uomo che, già condannato per atti persecutori ai danni di una ex fidanzata con sentenza irrevocabile, divieto di avvicinamento e di divieto di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali in due occasioni differenti. Una volta il mazzo di fiori era corredato da un biglietto con gli auguri di buon onomastico, l'altra invece con una letterina contenente frasi ingiuriose e volgari. Il doppio omaggio floreale, dunque, si è trasformato in stalking proprio per la presenza pregressa di comportamenti persecutori: in questo caso il gesto va a inserirsi in una nuova sequenza di iniziative indesiderate.
Le norme -
La difesa dell'uomo ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che uno dei due invii del mazzo di fiori avrebbe avuto sì un carattere molesto e ingiurioso, ma anche che l'altro non poteva "ritenersi molestia o comunque offensivo, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria" perché contenente solo un biglietto di auguri. Tuttavia, come ricordato dalla Cassazione, "per la sussistenza del reato di stalking è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno altri due atti persecutori".
Infine, la Cassazione ha concluso che "l'invio dei mazzi di fiori, che in astratto potrebbe essere un gesto affettuoso e gradito, va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto tra i due e dal fatto che rendeva manifesta alla vittima l'intenzione di non desistere dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica. Pertanto va a rappresentare una molestia".
Il reato -
Quello di stalking, o "atti persecutori", è regolato dall'art. 612 bis del Codice Penale. Prevede la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi per chiunque, con condotte reiterate di minaccia o molestia, provochi nella vittima un grave stato d'ansia, un fondato timore per la propria incolumità o la costringa a cambiare le proprie abitudini di vita. La pena base può aumentare in circostanze specifiche.