Nel periodo che va dal 20 maggio al 31 ottobre chi conduce cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di appositi contenitori d'acqua da utilizzare per l'immediata rimozione delle deiezioni liquide depositate su superfici pavimentate e su altri spazi di arredo urbano e sui mezzi di locomozione (ad esempio ruote di macchine o di scooter) parcheggiati sulla pubblica via. E' quanto stabilito dall'amministrazione comunale di Livorno con l'ordinanza sindacale numero 135 del 28 aprile 2026,
L'ordinanza -
L'obbligo di pulire con acqua le deiezioni liquide canine è stato emanato dal Comune di Livorno a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che evidenziano il disagio determinato dalle maleodoranze e gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di urina animale sugli spazi destinati alla socializzazione di adulti e bambini.
Per quanto riguarda le deiezioni solide, gli articoli 31 e 32 del vigente regolamento comunale sulla tutela degli animali prescrivono l'obbligo di rimuoverle immediatamente. Il dispositivo dell'ordinanza 135 impone, dal 20 maggio al 31 ottobre, a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all'occorrenza; di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni; è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.
L'inosservanza di queste disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.